INPS: congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti
L’INPS, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008, ha fornito alcuni chiarimenti per il congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti (art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008); ciò in considerazione della sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.L.vo 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
La circolare si interessa di chiarire alcune peculiarità in materia di congedi, ed in particolare:
di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento.
il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.
il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (TU. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
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