INPS:  i massimali per i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

 

L'INPS, con circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 Legge 41/1986 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento, nonché la misura dell’importo mensile dell'assegno per attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale

 

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (€)

Tetto

Importo lordo (€)

Importo netto (€)

Inferiore o uguale a 1.931,86

Basso

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

Alto

1.073,25

1.010,57

 

 

Detti importi massimi devono essere incrementati, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (€)

Tetto

Importo lordo (€)

Importo netto (€)

Inferiore o uguale a 1.931,86

Basso

1.071,55

1.008,97

Superiore a 1.931,86

Alto

1.287,90

1.212,69

 

 

Indennità di mobilità

 

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2009, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. 

 

Indennità di mobilità

Retribuzione (€)

Tetto

Importo lordo (€)

Importo netto (€)

Inferiore o uguale a 1.931,86

Basso

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

Alto

1.073,25

1.010,57

 

 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati per l'indennità di mobilità.

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2010, in:

    - euro 583,84 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad    euro 549,74.

 

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola

 

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2010, ad euro 892,96 e ad euro 1073,25.

 

Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2009, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 11 del 27 gennaio 2009 (euro 886,31 ed euro 1.065,26).

 

 

Assegno per attività socialmente utili

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2010, ad euro 533,12. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86.

 

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

 


 La circolare n. 18/2010  Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it