Min.Lavoro: imposta di bollo sulle quietanze per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot.25/I/0002222 del 3 febbraio 2010, con le istruzioni operative, ai propri ispettori, circa l'imposta di bollo sulle quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate in materia di lavoro e legislazione sociale e sulle istanze volte ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il chiarimento nasce dall'orientamento fornito dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 954-512 del 2009, nel quale si fa presente che sono esenti dall'imposta di bollo (1,81 euro) le quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro. Mentre, per quanto attiene l'imposta di bollo sulle istanze dei datori di lavoro dirette alle D.P.L. tese ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 del D.L.vo 81/2008), così come il conseguente provvedimento di revoca rilasciato dalle D.P.L., è soggetta all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro.

 

Il Modello di istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale da presentare alla D.P.L. di Modena
 


 La lettera circolare  Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it