DPL Modena: i permessi retribuiti per i componenti dei seggi elettorali
Ritenendo di fare cosa utile, in occasione
delle imminenti tornate elettorali, la DPL di Modena ritiene opportuno
riepilogare la normativa che concerne le modalità di impegno dei lavoratori
dipendenti nei seggi di prossima istituzione.
La disposizione cui far, principalmente, riferimento è la legge n. 69/1992 la
quale afferma: “i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote
retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, ovvero a riposi
compensativi, per i giorni festivi e non lavorativi eventualmente compresi nel
periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”. Tale norma è frutto del
chiaro orientamento seguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
452/1991.
Per giorni lavorativi si intendono quelli
per i quali il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione (anche il sabato
nella ipotesi di settimana lunga).
Per giorni non lavorativi si intendono quelli nei quali il lavoratore non presta
attività (e, quindi, anche il sabato in caso di settimana corta). In tali giorni
va riconosciuta una quota pari alla retribuzione o un
riposo compensativo.
Per giorni festivi si intendono quelli per i quali va concesso un riposo
compensativo oppure una quota di retribuzione pari ad una giornata lavorativa.
La retribuzione erogabile è quella normale, senza alcuna maggiorazione, atteso
che per le incombenze elettorali è già previsto uno specifico compenso da parte
del Ministero dell’Interno.
Gli obblighi del lavoratore sono così riassumibili:
a) informazione tempestiva al proprio datore di lavoro circa la nomina a membro
del seggio elettorale o rappresentante di lista;
b) dichiarazione, con il bollo del seggio, del presidente (o, nel
caso che la cosa riguardi quest’ultimo del vice presidente) riguardante le
giornate di impegno. Particolare importante è quello relativo
all’eventuale “sforamento” nella giornata di martedì: il dipendente ha diritto
ad essere retribuito per tutta la giornata, pur se l’impegno è stato parziale.
Le somme corrisposte dal datore di lavoro sono, a tutti gli effetti, sottoposti
alle usuali aliquote fiscali e previdenziali.
Nulla dice la norma circa il soggetto che, in caso di disaccordo, ha il potere
di scegliere tra la retribuzione ed il riposo compensativo.
La disposizione sui compensi per i componenti dei seggi, riguarda tutti i
lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale in essere.
Ciò significa che essa non trova applicazione nei confronti dei c.d.”lavoratori
autonomi” che hanno stipulato, ad esempio, contratti a progetto o che sono
associati in partecipazione o che, infine, hanno in essere una prestazione
d’opera ex art. 2222 c.c. .
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