Min.Lavoro: sperimentazione, per l'anno 2008, delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008, il Decreto 12 marzo 2008 relativo alla sperimentazione, per l'anno 2008, delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) nel settore delle vendemmie.
Le principali novità:
Il valore nominale del buono è fissato nella misura di 10,00 euro.
Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione sarà avviata nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.
I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL per via telematica o tramite call-center i seguenti dati:
- dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro
- dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore di lavoro
- il luogo dove si svolgono i lavori
- il periodo presunto dell'attività lavorativa.
Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione, è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subìto un infortunio indennizzabile, a restituire all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate.
Al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2008, l'INPS procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una eventuale proroga o estensione della sperimentazione.
Le prestazioni di lavoro accessorio, rese in favore di un singolo beneficiario, non possono superare il tetto di spesa di 10.000,00 euro.
Il concessionario è l'INPS che, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono.
Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verrà stipulata una convenzione, tra l'INPS, l'INAIL, le Regioni e le Province interessate.
La nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 febbraio 2007, esclude dall'obbligo della comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego le prestazioni di lavoro accessorio.
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it