E’ stato rinnovato
il giorno 2 luglio 2004 il CCNL del settore commercio e grande
distribuzione. Questi sono i punti principali:
a) aumento salariale per il periodo 2003 – 2006 di 125 euro a
regime, cui vanno aggiunti i 14,46 euro corrisposti a gennaio
2003. Gli aumenti avverranno nel modo seguente: 35 euro luglio
2004, 37 euro dicembre 2004, 23 euro luglio 2005, 30 euro
settembre 2006;
b) una tantum: 400 euro di cui 250 a luglio 2004 e 150 a gennaio
2005. Vale la pena di ricordare come l’Agenzia delle Entrate, con
la risoluzione n. 43 del 16 marzo 2004 (riportata sul nostro sito
alla data del 17/3/2004), modificando un vecchio orientamento del
Ministero delle Finanze risalente al 24 aprile 1991 (risoluzione
8/442), abbia affermato che l’ ”una tantum” è assimilabile agli
arretrati contrattuali e, come tale, soggetta a tassazione
separata;
c) contratti a termine: è prevista un’unica causale nel tetto
massimo del 20% rapportato ai lavoratori a tempo indeterminato. Da
tale limite massimo sono escluse le assunzioni a termine in
sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione
del posto (maternità, malattia, servizio militare, ecc.). Nelle
imprese che iniziano una nuova attività c.d. “start – up”, non vi
sono, per un anno, limiti all’assunzione di lavoratori a termine.
Tale previsione è in linea con quanto affermato all’art. 10, comma
7, lettera a), del D. L.vo n. 368/2001. Nel caso in cui si
intendesse prorogare la deroga per un periodo non superiore ad
altri dodici mesi, occorre un accordo con le organizzazioni
sindacali;
d) lavoratori somministrati (o interinali): il limite è fissato al
15% della forza lavoro, ma se sommati ai lavoratori con contratto
a termine (ad eccezione delle tipologie che non rientrano nel
computo) il limite complessivo non può superare il 28%;
e) lavoratori a tempo parziale: è stato previsto un diritto di
precedenza alla trasformazione a tempo pieno in favore dei
lavoratori già in organico in caso di nuove assunzioni. Con tale
disposizione contrattuale è stata rinnovata il c.d. “diritto di
priorità” già presente nella originaria versione del D. L.vo n.
61/2000;
f) apprendistato professionalizzante: in attesa della disciplina
specifica non ancora in vigore, sono state previste durate
differenziate comprese tra 24 e 48 mesi.
il contratto
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