INPS: obbligazioni contributive per ferie non godute

 

L'INPS, con messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006, ha fornito chiarimenti nelle ipotesi in cui siano intervenute cause legali di sospensione del rapporto di lavoro (es. maternitā) che vanno a toccare il termine per l'adempimento delle obbligazioni contributive sul compenso su ferie non godute fissato, in via residuale e generale, al 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione. L'Istituto ritiene che in tali ipotesi si possa parlare di sospensione con la conseguenza che il termine riprende a decorrere dal giorno di ripresa dell'attivitā.

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