Min.Lavoro: istruzioni operative per l'applicazione della maxisanzione
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Lettera circolare del 4 luglio 2007 - prot. 25/I/9806, fornisce istruzioni operative circa l'applicabilità della maxisanzione (art.36 bis, comma 7, D.L. n. 223 del 2006 - convertito con la Legge 248/2006) nei seguenti casi:
In caso di impiego di lavoratori extracomunitari clandestini
Il Ministero ritiene compatibile l'applicazione della maxisanzione in concorrenza alla sanzione penale di cui al D.L.vo 286/1998, atteso che le due disposizioni sono solo parzialmente coincidenti in quanto volte a tutelare diversi beni giuridici.
In caso di impiego di lavoratori minori non regolari
Analogamente al caso precedentemente indicato, il Ministero ritiene di poter procedere alla irrogazione della maxisanzione anche nell'ipotesi di impiego di lavoratori minorenni privi dei requisiti minimi per l'ammissione al lavoro.
In caso di impiego di lavoratori domestici
L'applicazione della maxisanzione scaturisce dal fatto che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro mediante documentazione obbligatoria è condizione fondante per la sanzione stessa.
In caso di impiego di lavoratori autonomi
La maxisanzione potrà trovare applicazione solo nei casi in cui l'ordinamento preveda precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro da parte del committente.
In caso di impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori o soci di imprese artigiane
E' applicabile la maxisanzione nelle ipotesi di rapporti di lavoro di collaboratori familiari che, partecipando con carattere sia di abitualità che di prevalenza al lavoro aziendale, siano inquadrabili come "coadiuvanti" delle imprese familiari e conseguentemente soggetti all'obbligo di iscrizione nel libro matricola; lo stesso dicasi per i coadiuvanti delle imprese artigiane che devono essere iscritti alla gestione speciale INPS e per i soci di attività commerciale che sono tenuti all'iscrizione nel libro matricola.
Anche la prestazione resa dal socio dell'impresa artigiana che partecipi con caratteri d abitualità e prevalenza al lavoro aziendale è sanzionabile qualora si riscontri che non siano stati adempiuti i prescritti obblighi documentali.
In caso di impiego di prestatore d'opera qualificato artigiano o non
Nel caso in cui il committente ricorra a prestazioni da parte di un lavoratore autonomo (di cui all'art. 2222 del c.c.) sia esso artigiano o non artigiano, non trova applicazione la maxisanzione qualora il prestatore non risulti iscritto né al registro delle imprese né all'albo delle imprese artigiane, in quanto tali obblighi gravano esclusivamente sul prestatore di lavoro e non sul committente che si avvale delle relative prestazioni professionali.
Impugnabilità della maxisanzione presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro.
Risulta ammissibile il ricorso dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro solo qualora si abbia ad oggetto la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra il datore di lavoro o il committente e il prestatore d'opera.
Successione di trasgressori, natura dell'illecito e rilevazione della condotta sanzionata e regime sanzionatorio.
Nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia posta in essere da 2 o più trasgressori in successione tra loro, la maxisanzione va applicata a ciascuno di essi secondo le seguenti modalità:
a) l'importo della sanzione va addebitato a ciascun trasgressore;
b) la maggiorazione di 150 euro al giorno sarà imputata a ciascun trasgressore proporzionalmente al periodo di commissione del fatto illecito;
Stante la natura permanente dell'illecito in questione, nel caso in cui venga accertato che la violazione in parola sia cessata in data successiva all'entrata in vigore dell'attuale regime sanzionatorio 12 agosto 2006), la maxisanzione, ivi compresa la maggiorazione di 150 euro giornalieri, va applicata a tutto il periodo oggetto della trasgressione, ovvero quello compreso tra la data di inizio e quella di cessazione della condotta illecita.
Ai fini della sanzionabilità della condotta illecita, non è indispensabile che il rapporto di lavoro sia necessariamente in nero al momento dell'accertamento, potendo, al contrario, risultare in nero un qualunque periodo antecedente alla data di accertamento nel limite massimo dei 5 anni precedenti.
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