Governo: approvato, in via definitiva, il c.d. "Decreto Legge Omnibus"
E' stato approvato, in via definitiva dal Parlamento, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 115/05 che durante l'iter ha subito numerosi cambiamenti.
Ritenendo di fare cosa utile (anche se ciò può essere non esaustivo), la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ritiene opportuno sottolineare i principali contenuti dello stesso che hanno riflessi sulla nostra attività e, in generale, su quella del personale della Pubblica Amministrazione.
artt. 3 e 3 bis: contengono disposizioni sul personale scolastico, della scuola superiore della P.A. e dei dirigenti scolastici;
art. 6 - obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti: è stato sostituito il comma 2 bis dell'art. 51 della legge 289/02, che rinvia ad un decreto concertato tra Lavoro - Economia e Beni Culturali, la fissazione di modalità tecniche per l'iscrizione obbligatoria degli sportivi dilettanti, ivi compresi la natura, l'entità ed i relativi premi assicurativi;
art. 7 - ammortizzatori sociali per settori in crisi: è stato prorogato al 10 agosto 2005 il termine per la stipula degli accordi in sede governativa (con domande pervenute entro il 30 giugno 2005) previsti per le aziende in crisi dall'art. 1, comma 155, della legge 311/04;
art. 7 bis - attività socialmente utili presso uffici giudiziari: tra i 1.850 lavoratori intesi come tetto massimo dalla legge 242/00, rientrano gli LSU utilizzati presso gli uffici giudiziari, sebbene la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali;
art. 10 - contratti di programma: è stato spostato al 30 settembre 2005 e per un importo che determina erogazioni nel 2005 non superiori a 80 milioni di euro, quanto già previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 80/05;
artt. 12 e 12 bis: contengono disposizioni concernenti il personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
art. 13 - personale della carriera diplomatica: è stata stanziata la somma di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica riguardante il periodo 2004/2005;
art. 13 bis - carriera prefettizia: per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia, periodo 2004/2005, è stanziata la somma di ulteriori 5 milioni di euro per il 2005;
art. 13 ter - personale dell'amministrazione civile dell'interno: per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto ministeri, connessi all'applicazione alla normativa n materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il FUA per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007;
art. 14 sexsies - incarichi dirigenziali: è stato modificato l'art. 19 del D.L.vo 165/01 in base al quale è possibile a dirigenti di 2° fascia che hanno svolto per almeno 3 anni funzioni di 1° fascia, di acquisire, in via definitiva, tale livello;
art. 14 terdecies - posti di funzione dirigenziale di 1° fascia presso il Ministero dell'Agricoltura: è stata creata una posizione dirigenziale di 1° fascia presso il Ministero dell'Agricoltura (vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura) con l'abolizione di 2 posti di livello dirigenziale di 2° fascia
art. 14 quinquies decies: per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi da maggio a settembre 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali ed assistenziali riguardanti i datori di lavoro ed i lavoratori, dipendenti ed autonomi, del settore agricolo, con recupero degli importi entro il 20 dicembre 2005
art. 14 vicies quater - riconoscimento di prestazioni economiche INAIL: al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto l'esame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'INAIL (ex art. 9, commi 5-6-7 del D.L.vo 38/00), dichiarato illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 191/05, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltreché di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'IRPEF per un importo non superiore a 3.000 euro rivalutabile annualmente. Nella determinazione di tale importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e alle relative pertinenze.
Il Decreto Legge |
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