INAIL: denuncia di infortunio per il lavoratore distaccato

 

L'INAIL, con circolare n. 39 del 2 agosto 2005, ha fornito alcune modalità operative concernenti l'infortunio occorso al lavoratore distaccato ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 276/03. Dopo aver ricordato che il distacco, quale si configura nella norma appena citata, è finalizzato a soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante che pone temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori di altro datore per l'esecuzione di una attività lavorativa, l'Istituto stabilisce che il lavoratore può comunicare l'avvenuto infortunio sia al distaccante che al distaccatario. Nel distacco il titolare del rapporto di lavoro e relativi oneri assicurativi e previdenziali sono a carico del distaccante.

L'INAIL precisa che il termine di due giorni per l'invio della  denuncia di infortunio decorre dal momento in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non dal momento in cui il certificato è stato inoltrato al distaccatario.

Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

La circolare n. 39/05

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it