Contratti: rinnovato il CCNL per gli imbarcati delle cooperative di pesca
In data 28 luglio 2010 è stato siglato il
contratto collettivo per gli imbarcati delle cooperative di pesca. Si tratta di
un risultato “storico” in quanto dopo 18 anni la cooperazione nella pesca ha
nuovamente un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
I punti salienti dell’intesa possono essere così sintetizzati:
1) CONDIZIONALITÀ: la norma di condizionalità richiesta dal sindacato come condicio sine qua non per la stipula del contratto (soppressione dell’art. 3, comma 2-bis della legge 142/01) esplicherà i suoi effetti solo a partire dal 1 aprile 2011. Ciò consente, quindi, la piena e completa applicazione del contratto da subito per tutte le categorie di lavoratori previste, ivi compresi i soci lavoratori della piccola pesca. Di conseguenza essi potranno d’ora in poi beneficiare appieno degli ammortizzatori sociali e di tutte quelle forme di integrazione del reddito dalle quali erano finora esclusi per la mancanza di un minimo monetario di riferimento e di un contratto di riferimento.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE: il CCNL si applica a tutti i lavoratori imbarcati,
dipendenti e soci, di cooperative di pesca armatoriali, a prescindere dalla
stazza lorda del natante armato. In altre parole vi rientrano tutti gli
imbarcati assicurati sia ai sensi della legge 250/58 che della legge 413/84.
Inoltre il ccnl si applica anche a tutti gli imbarcati su natanti di stazza
lorda inferiore a 10 tonnellate dipendenti da soci di cooperative di pesca non
armatoriali (di servizio): questa è una importante conquista per il settore
della piccola pesca in quanto rispecchia la rappresentatività delle centrali
cooperative, che annoverano nella loro base associativa anche le cooperative non
armatoriali.
3) All’interno del campo di applicazione il
presente ccnl prevede la suddivisione in categorie omogenee per redditività (cui
fanno riferimento le rispettive tabelle monetarie), sulla base del sistema di
pesca autorizzato e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
A. strascico, volante e draga idraulica;
B. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi
aventi lunghezza fuori tutto (lft) superiore a 12 metri;
C. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi
aventi lunghezza fuori tutto (lft) pari o inferiore ai 12 metri e pesca
professionale in acque interne e lagunari.
4) GRADUALITÀ: L’applicazione dei minimi monetari garantiti avviene con
gradualità in modo da consentire alle imprese delle diverse categorie di
realizzare le condizioni economiche ed organizzative necessarie.
Tale gradualità è così individuata:
categoria A): per questa categoria si applica da subito il
100% del minimo monetario garantito (come da tabella allegata al presente ccnl);
categoria B): per questa categoria il percorso graduale
prevede:
1) da subito l’adozione di un minimo
monetario garantito medio tra il vigente salario convenzionale di cui alla legge
250/58 e il minimo monetario garantito della categoria A);
2) adozione del minimo monetario
garantito pari a quello previsto per la categoria A) entro il primo biennio di
applicazione del presente contratto (100%) con un aumento graduale che vi
evidenzieremo in apposite tabelle che saranno distribuite entro la fine del
2010, in modo da consentire una più agevole applicazione del ccnl.
categoria C): adozione, alla data di entrata in vigore del
presente contratto, del minimo monetario garantito pari al salario convenzionale
ai fini della legge 250/58. Il minimo monetario garantito della categoria C sarà
equiparato a quello previsto per la categoria B entro la fine del primo triennio
di applicazione del presente contratto con una gradualità di 1/3 (un terzo)
all’anno, ed a quello previsto per la categoria A entro cinque anni dalla firma
del ccnl (28 luglio 2015).
Ai fini di una semplificazione della lettura si allegano le tabelle per il primo
periodo di applicazione contrattuale.
5) Riconoscimento di un trattamento
economico in caso di malattia e/o infortuni. E’ prevista un’indennità pari a 10
euro al giorno per un massimo di 180 giorni per i lavoratori di cui alla legge
250/58 e alla legge 413/84. Tale intervento si configura come un’integrazione
per gli iscritti in legge 413/84. Invece per i soci lavoratori della legge
250/58 si tratta di una vera novità, non essendo previsto finora alcun
intervento previdenziale in caso di malattia.
Soggetto erogatore dell’indennità sarà
un’apposita cassa paritetica che potrà espletare la propria attività dal momento
del superamento della norma di condizionalità.
Tale obbligo decorre dal momento della costituzione della cassa. A tal riguardo
la norma deve essere coordinata con quanto previsto al punto 3 dell’articolo 21
del ccnl. Su questo aspetto ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni non
appena si sarà pronunciato il tavolo di lavoro congiunto previsto all’articolo
56 del ccnl, tavolo finalizzato proprio alla ricerca di soluzioni a
problematiche del settore e a regolare materie quali il funzionamento di
organismi bilaterali.