Min.Lavoro: attività di collaborazione svolte all’interno dei call-center
Con nota n. 25/I/0017286 del 3 dicembre
2008, la Direzione Generale per l’Attività ispettiva ha fornito ulteriori
indicazioni sulle attività di collaborazione svolte all’interno dei call-center.
Tali chiarimenti sono il frutto di uno specifico quesito avanzato dall’INPS.
Il Dicastero del Lavoro chiarisce, partendo dall’assunto consolidato della Corte
di Cassazione, secondo il quale ogni attività suscettibile di valutazione
economica può essere svolta in maniera autonoma o subordinata, che in presenza
di un genuino progetto o programma di lavoro, tutta una serie di elementi di
seguito indicati non sono suscettibili a far disconoscere la natura autonoma del
rapporto a condizione che il collaboratore determini discrezionalmente ed
unilateralmente, senza necessità di preventiva autorizzazione, la quantità di
prestazione temporale (il discorso oltre che per la fattispecie appena
evidenziata si può riferire anche all’attività di recupero crediti). Tali
elementi sono:
l'utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro nell'ambito di una attività organizzata del committente la quale rientri anche nel core business del processo produttivo del medesimo come individuabile, ad esempio, alla luce delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie, non rientrando tale ipotesi nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;
l'utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
l'utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettano in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l'utente telefonico;
lo svolgimento della prestazione all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendo il collaboratore vincolato al rispetto di quell'orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore dovrà naturalmente poter decidere se eseguire la prestazione in quali giorni , a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e infine se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera;
l'impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore, nell'ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell'operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni ove siano del tutto specificative, nell'ambito del potere di coordinamento, di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione e non si concretizzino, quindi, in indicazioni di dettaglio derivanti riconducibili all'esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.
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