Min.Lavoro: modalità di interconnessione a ClicLavoro  dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, il Decreto 20 settembre 2011 con le modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2011
Modalita' di interconnessione a ClicLavoro  di  Universita'  e  altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione.
(11A15592) 
 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15  luglio  2011,  n.
111; 
  Visti gli articoli 15 e 17 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione all'Albo delle  agenzie
per il lavoro; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua  nazionale
del lavoro; 
  Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art.  6,  comma  4
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  cosi'  come  modificato
dall'art. 29, comma  1  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni nella  legge  15  luglio  2011,  n.  111
occorre  definire  le  modalita'  di  interconnessione   al   portale
ClicLavoro e l'iscrizione all'albo delle agenzie per  il  lavoro  dei
soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e s.m.i.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "ClicLavoro" il portale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali che costituisce la  borsa  continua  nazionale  del
lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276. 
    b) "Universita'" le  Universita'  statali  e  non  statali,  e  i
consorzi universitari di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  autorizzati  allo
svolgimento dell'attivita' di intermediazione. 
    c) "Scuole" gli istituti di scuola secondaria di  secondo  grado,
statali e paritari di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276  autorizzati  allo  svolgimento
dell'attivita' di intermediazione. 
    d) "Attivita' di intermediazione", l'attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276. 
    e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavoro di  cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276 e al decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
del 23 dicembre 2003. 
                               Art. 2 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2,  hanno  l'obbligo  di
interconnettersi a ClicLavoro  e  conferire  altresi'  i  dati  e  le
informazioni  utili   relative   al   monitoraggio   dei   fabbisogni
professionali  e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del  lavoro,
raccolti nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione. 
  2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si  applica  altresi'
ai  soggetti  autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione   dalle
regioni e provincie autonome. 
  3. Il presente decreto definisce: 
    a) Le modalita' di interconnessione a ClicLavoro; 
    b) le modalita' di iscrizione all'Albo informatico  dei  soggetti
di cui ai commi precedenti. 
                               Art. 3 
 
 
                  Flussi informativi di ClicLavoro 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  rilascia  ai
soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276 le credenziali  utili  all'interconnessione  a
ClicLavoro. 
  2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed  offerta  di
lavoro i soggetti di cui all'art. 6,  commi  1  e  2  conferiscono  a
ClicLavoro ogni informazione utile  al  monitoraggio  dei  fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 
  3. Le Scuole autorizzate alle attivita' di incontro tra  domanda  e
offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i  curricula  dei
propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
dalla data del conseguimento del titolo  di  studio,  secondo  quanto
previsto dall'allegato n. 1, che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  4. Le  Universita'  autorizzate  alle  attivita'  di  incontro  tra
domanda e offerta di  lavoro  pubblicano  sui  siti  istituzionali  i
curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione  e  fino
ad almeno dodici mesi dalla data  del  conseguimento  del  titolo  di
studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
                   Iscrizione all'Albo informatico 
 
  1. Per consentire l'iscrizione dei  soggetti  di  cui  all'art.  6,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  alla
Sezione III dell'Albo e' aggiunta la seguente  "Sub-Sezione  III.1  -
Regimi particolari di intermediazione". 
  2. L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui  al  comma  precedente
avviene  previa   presentazione   della   comunicazione   di   inizio
dell'attivita' di intermediazione mediante lettera  raccomandata,  da
inviare alla Direzione Generate per le politiche dei servizi  per  il
lavoro, sottoscritta dal legale  rappresentante  e  formulata  su  un
apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n.
2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  3. Ai fini dell'iscrizione nelle apposite sub-sezioni,  le  Regioni
comunicano alla Direzione generale per le politiche dei  servizi  per
il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati. 
                               Art. 5 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  18  e  19  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  l'inosservanza  degli
adempimenti di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276 comporta l'applicazione di una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  2000  a  euro  12.000  nonche'  la  cancellazione
dall'Albo. 
  2. Ai soggetti cancellati dall'Albo e' fatto  comunque  divieto  di
esercitare l'attivita' di intermediazione. 
    Roma, 20 settembre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero  salute  e
Ministero lavoro, registro n. 13, foglio n. 347 

        
      

 


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