Governo: regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011, con il regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. Il provvedimento entra in vigore il 18 febbraio 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 2011 , n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; Visti i regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004 recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/CE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Sentite le associazioni imprenditoriali; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.
Art. 3 Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita'; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. 2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
Art. 5 Sportello unico per le attivita' produttive 1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.
Art. 6 Monitoraggio 1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro per lo sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187
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