Lavoro: Definizione delle norme sull'alternanza scuola-lavoro

 

Il Governo, con Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005 ha definito le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.

Il decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1,l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.

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il D.L.vo 77/2005   

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