Min.Università: istituito l'elenco degli istituti di ricerca che accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori)
Il Ministero dell'università e della ricerca ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008, il decreto con il quale si istituisce l'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.
Per essere iscritti, gli istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgere attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base
sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza
dell'uomo, della cultura e della societa', e utilizzare tali conoscenze per
prevedere nuove applicazioni;
b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno
il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio
di ritorno nonche' per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per
il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale.
c) Farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarita'
del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di
tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.
Il ricercatore, per essere selezionato da un istituto di ricerca, deve essere in
possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove e' stato
conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca, riconosciuto idoneo
rispetto al programma di ricerca.
L'Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con esito positivo,
stipulano una convenzione di accoglienza con la quale il ricercatore si impegna
a svolgere il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il
ricercatore.
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