INPS: regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi
L'INPS, con circolare n. 66 del 5 giugno 2008, ha fornito i criteri interpretativi circa il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
In particolare, l'Istituto stabilisce che "alla luce degli elementi costitutivi dell’evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti incerti, si ritiene che debbano essere ricondotte nell’alveo dell’omissione i seguenti casi:
- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);
- differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;
- contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.
Inoltre, in considerazione degli elementi
costitutivi della fattispecie dell’evasione contributiva e tenuto conto del
nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dall’art.1, comma 1180
e seguenti, della
legge
27 dicembre 2006, n.296, e dal
decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (G.U. 27 dicembre 2007), si
ritiene che debba essere ricondotta nell’alveo dell’omissione anche la mancata o
tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione
che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione
di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola
dell’azienda.
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