E’ stato approvato,
in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3
settembre 2004, il decreto legislativo correttivo del D. L.vo n.
276/2003. Esso consta di 21 articoli ed entrerà in vigore dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva “vacatio” di
15 giorni. Queste sono le novità principali:
a) requisiti finanziari per le società che esercitano attività di
somministrazione: la fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia dei crediti dei lavoratori e di quelli assicurativi e
previdenziali potrà essere rilasciata anche da intermediari
iscritti nell’elenco speciale previsto dal D. L.vo n. 385/1993,
autorizzati dal Ministro dell’Economia;
b) regimi particolari di autorizzazione: è stato riscritto il
comma 2 dell’art. 6, nella parte in cui consentirà ai comuni sia
singolarmente che come unioni di comuni o delle comunità montane,
di esercitare attività di mediazione. Al contempo, cambieranno
anche le discipline sulle procedure di autorizzazione (nuovo comma
8) e l’ambito di operatività per i soggetti autorizzati (nuovo
comma 8 – bis);
c) sanzioni: l’art. 18 cambierà la rubrica perdendo l’aggettivo
“penali”. Ma, oltre a ciò, muterà anche il comma 1. L’esercizio
non autorizzato dell’attività di somministrazione comporterà
un’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. Lo sfruttamento di minori comporterà l’arresto
fino a 18 mesi e l’aumento dell’ammenda fino a sei volte.
L’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione
di personale e di supporto alla ricollocazione professionale
comporterà una ammenda compresa tra 750 e 3750 euro. La carenza di
lucro comporterà un’ammenda da 250 a 1250 euro. E’ prevista la
confisca del mezzo di trasporto. E’ stato riscritto anche il comma
2: nei confronti dell’utilizzatore che ricorra a soggetti non
autorizzati troverà applicazione la pena dell’ammenda di 50 euro
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Anche in questo caso c’è la pena aumentata come sopra se si tratta
di minorenni. Il nuovo comma 3 punirà con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1250 euro la violazione degli
obblighi e dei divieti previsti all’art. 20, commi 3, 4 e 5 e art.
21, commi 1 e 2 e, per il solo somministratore, il comma 3. E’
stato, altresì, aggiunto un comma, il 5 –bis, con il quale sono
saranno puniti gli appalti stipulati in violazione dell’art. 29:
si applicherà la stessa sanzione prevista nei contratti di
somministrazione con soggetti non autorizzati. E’ appena il caso
di ricordare come per effetto dell’art. 15 del D. L.vo n. 124/2004
trovi applicazione in tutte quelle ipotesi che prevedono l’ammenda
alternativa all’arresto o la sola ammenda;
d) forma del contratto di somministrazione: il nuovo comma 4
dell’art. 21 limiterà la nullità soltanto alla carenza di forma
scritta;
e) appalto: la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 29
estenderà la solidarietà tra committente ed appaltatore anche agli
appalti di opere (nonché a quelli di servizi). La solidarietà in
ordine agli obblighi retributivi e contributivi è di un anno dalla
cessazione dell’appalto. La contrattazione collettiva potrà
disciplinare le condizioni per l’esercizio della solidarietà. Il
nuovo provvedimento ha introdotto altri due commi: con il primo (
3 –bis) si facoltizza il lavoratore (allorquando il contratto di
appalto è stato realizzato in violazione dei principi stabiliti al
comma 1), a chiedere, attraverso il ricorso giudiziale ex art. 414
cpc (preceduto, ovviamente, dal tentativo obbligatorio di
conciliazione ex art. 410 cpc), la costituzione di un rapporto
alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione, con
applicazione dei principi stabiliti dal comma 2 dell’art. 27 in
caso di somministrazione irregolare (tutti i pagamenti e tutti gli
atti compiuti dal somministratore “liberano” l’utilizzatore fino a
concorrenza per la parte economica e contributiva e per gli
adempimenti connessi alla costituzione ed alla gestione del
rapporto). Con il secondo (comma 3 -ter), si afferma che nel
rispetto delle sanzioni già individuate agli articoli 18 e 19,
quanto affermato al nuovo comma 2 non trova applicazione
allorquando il committente sia una persona fisica che non esercita
attività d’impresa o professionale;
f) distacco: è stato introdotto un nuovo comma all’art. 30, il 4
–bis, con il quale il lavoratore distaccato in assenza delle
condizioni previste (interesse del distaccante e temporaneità,
oltre che consenso del lavoratore in caso di mutamento di
mansioni, oltre alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive qualora il distacco
avvenga presso una unità distante oltre 50 Km) può chiedere,
attraverso il ricorso giudiziale, di essere assunto presso il
datore di lavoro distaccatario. Anche in questo caso trova
applicazione l’ipotesi individuata dall’art. 27, comma 2, sulla
quale ci si è soffermati alla lettera d);
g) società cooperative e gestione di servizi per le consociate: i
consorzi possono svolgere gli adempimenti “ex lege” n. 12/1979 per
conto delle società consorziate o delegarne l’esecuzione ad una
consorziata. Tali servizi possono essere svolti organizzati per il
tramite di consulenti del lavoro, anche se dipendenti;
h) trasferimento di azienda: per la solidarietà nel caso in cui
l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la
cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda non varrà
più l’art. 1676 c.c., ma il nuovo art. 29, comma 2 (modifiche
all’art. 32, comma 2);
i) contratto di lavoro intermittente: il nuovo articolo 34
eliminerà la surroga del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali all'attività regolatoria delle causali dei contratti
collettivi di lavoro, ma resta in vigore il meccanismo previsto
dal successivo articolo 40 ove si afferma che il titolare del
Welfare può, in via provvisoria e con proprio decreto, individuare
ulteriori causali al di là di quelle già previste dal D. L.vo n.
276/2003;
j) apprendistato: la mancata erogazione formativa per
responsabilità del datore di lavoro è punita con un versamento
della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato, maggiorata
del 100%. La maggiorazione esclude qualsiasi altra sanzione
prevista in caso di omessa contribuzione (art. 53, comma 3,
secondo periodo);
k) contratto di inserimento: le inadempienze nella realizzazione
del progetto di inserimento riferibili alla responsabilità del
datore di lavoro sono punite in maniera del tutto analoga a quella
prevista per l’apprendistato (art. 55, comma 5);
l) agevolazioni contributive nei contratti di inserimento: la
nuova disposizione (art. 59, comma 3) richiama il rispetto del
regolamento n. 2204/2002 della Commissione Europea, già anticipato
dalla circolare del Ministero del Welfare n. 31/2004;
m) contratti di formazione e lavoro: saranno autorizzati (art. 59
–bis) sulla base dei progetti di formazione e lavoro approvati
entro il 23 ottobre 2003 (giorno precedente alla entrata in vigore
del D. L.vo n. 276/2003 che all’art. 86, comma 9, ne aveva
decretato la fine nel settore privato) n. 16.000 contratti cui
troverà applicazione la disciplina previgente. Per poter
beneficiare delle agevolazioni le imprese dovranno presentare
istanza all'INPS (entro il 24 ottobre 2004) con il numero dei
contratti stipulati e con la copia dell'autorizzazione. L’INPS li
ammetterà nei limiti di capienza previsti dando priorità ai cfl
stipulati nell’mibto dei contratti di area o patti territoriali.
Per i contratti già stipulati il termine di presentazione di 30
giorni decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto
correttivo;
n) contratti a progetto: in sede di certificazione del rapporto di
lavoro le parti, riconducendo una attività ad un contratto a
progetto, potranno transare o rinunziare a diritti derivanti da un
rapporto già in essere (art. 68, comma 1);
o) prestazioni accessorie: il limite massimo del compenso verrà
elevato da 3000 a 5000 euro (art. 70, comma 2) ed, inoltre, è
stato completamento riscritto l’art. 72 che regola i termini per
la erogazione del compenso, il “voucher” e l’accredito
contributivo;
p) certificazione dei rapporti di lavoro: tutti i contratti di
lavoro ( e non soltanto quello intermittente, quello ripartito,
quello a tempo parziale, quello a progetto e quello di
associazione in partecipazione, oltre al c.d. “appalto genuino” ed
al regolamento delle cooperative) potranno essere certificati
dalle commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del
Lavoro, le Provincie, le Università e gli Enti bilaterali;
q) abrogazioni: a partire dalla entrata in vigore del
provvedimento correttivo, cadrà il divieto di adibire gli
apprendisti (art. 11, lettera l, della legge n. 25/1955) a lavori
di manovalanza e di produzioni in serie;
r) lotta al sommerso in edilizia: la mancanza del certificato di
regolarità contributiva (Durc) comporterà la sospensione della
concessione edilizia (art. 86, comma b –ter). Il committente o
responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico
professionale delle imprese esecutrici, a chiedere una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e
del CCNL applicato, a chiedere il certificato di regolarità
contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse edili
e a trasmettere all’amministrazione concedente prima dell’inizio
dei lavori, il nominativo dell’impresa, oltre alla restante
documentazione. Le imprese edili, allorquando sarà emanato il
“modello unificato” per le comunicazioni contestuali di assunzione
previsto dal D. L.vo n. 297/2002, dovranno effettuare le
comunicazioni di assunzione ai centri per l’impiego, almeno il
giorno antecedente l’instaurazione del rapporto (ciò per evitare
che i lavoratori vengano “regolarizzati” dopo un eventuale
incidente sul lavoro). La violazione degli obblighi (art. 86,
comma 10 –ter) è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra
100 e 500 euro;
s) attività di rappresentanza in giudizio: l’art. 21 del nuovo
decreto legislativo amplia la rappresentanza in giudizio delle
Direzioni provinciali del Lavoro che possono rappresentare e
difendere l’Amministrazione anche nei giudizi ex art. 80 del D. L.vo
n. 276/2003. Questi riguardano i giudizi susseguenti alla
certificazione dei contratti di lavoro operati dalla commissione
di certificazione, in caso di disconoscimento, sia davanti al
giudice ordinario che a quello amministrativo per eccesso di
potere e vizi nel procedimento.
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