Min. Lavoro: incentivi per i lavoratori in mobilitā
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 23 giugno 2005, prot. n. 14/6446, risponde ad un quesito dell'INPS in materia di incentivi per i lavoratori in mobilitā:
stralcio della nota
occorre distinguere le seguenti ipotesi:
1. se il contratto di lavoro č stipulato per un periodo pari o inferiore a 12 mesi, ricorrendo anche il tassativo requisito temporale stabilito dal legislatore del 1991, il datore di lavoro fruisce dell'incentivo all'assunzione e il riferimento operato al D.L.vo 368/2001 - nel quadro dell'interpretazione contrattuale e per il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 del c.c. - si considera non apposto per essere le relative disposizioni non applicabili alla fattispecie come da art. 10 succitato (D.L.vo 368/2001);
2. al contrario, ossia ove il contratto individuale di lavoro non presenti aspetti di conformitā alla disposizione agevolativa perchč stipulato per un periodo superiore a 12 mesi, non si ritengono assolte le condizioni per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, legge 223/1991, e il relativo rapporto resta disciplinato dal D.L.vo 368/2001;
3. ricorrendo l'ipotesi sub 1. il contratto non č prorogabile oltre il 12 mese.
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