Min. Lavoro: applicazione immediata della Direttiva del Ministro sulla sospensione
La Direzione Generale per l'Attivitā Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con prot. 25/SEGR/0013270, ha chiarito che la Direttiva del Ministro Sacconi č immediatamente operativa, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dell'attivitā imprenditoriale che, normalmente, potrā essere adottato dalle ore 12 del giorno successivo all'accesso ispettivo - sempre che non vi siano problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro - e con esclusione delle micro-imprese con un solo dipendente irregolarmente occupato.
Proprio in relazione a quest'ultimo punto, si evidenzia la necessitā di definire la c.d. micro-impresa. A nostro avviso, l'interpretazione va estrapolata dalla Raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [Gazzetta ufficiale L. 124 del 20.05.2003]:
Una microimpresa č definita come un'impresa, che tra le altre cose, ha un organico inferiore alle 10 persone.
A solo titolo esplicativo, si ricorda che per quanto attiene il lavoro irregolare, secondo la previsione dell'art. 14, comma 1, D.L.vo 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione qualora riscontrino l'impiego di personale in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
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