Min.Lavoro: coordinatore per la progettazione e obbligo per cantieri non complessi
La Dir. Gen. per l'Attivitā Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con la Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro, con la circolare n. 30 del 29 ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 90, comma 11, del Testo Unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) in seguito alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del c.d. decreto Correttivo (D.Lgs 106/2009).
Il legislatore ha previsto nel caso di
cantieri temporanei e mobili non particolarmente complessi ("lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di
importo inferiore ad euro 100,000") la possibilitā per il committente di
nominare il solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei casi in cui gli
obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere affidati all'unico
figura del coordinatore per l'esecuzione.
In tali casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione svolge,
senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce
al coordinatore per la progettazione, compiti che vanno svolti durante la
progettazione dell'opera e, quindi, l'articolo 90, comma 3, prevede che il
committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la
progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.
Anche nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di
tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche
nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.
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