DPL Modena: gli articoli della bozza di decreto legge (c.d. Monti) relativi alla materia lavoro
DPL Modena pubblica gli articoli della bozza di decreto legge, riguardante le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto Monti), riferiti alla materia lavoro.
Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Articolo 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese e per l'internazionalizzazione delle imprese
Articolo 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
Articolo 2
Agevolazioni fiscali riferite al
costo del lavoro nonché per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile
delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di
presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora
pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di
attuazione del presente articolo.
3. All'articolo 11, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta"
sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia"
sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".
4. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2011.
Articolo 6
Equo indennizzo e pensioni
privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati
gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui
al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica,
inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta
data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data.
Articolo 24
Disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici
1. (Principi) Le disposizioni del presente
articolo sono dirette a garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di
bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità
di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della
spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti
principi e criteri:
a)equità e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative
soltanto per le categorie più deboli;
b)flessibilità nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita
lavorativa;
c)adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2.(Pro-rata) A decorrere
dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità
è calcolata secondo il sistema contributivo.
3.(Certezza dei diritti e
nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva,
previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto
alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal
1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e
contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia »,
conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b)
«pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. (Flessibilità) Per
i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i
requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento
dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti
ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. (Soppressione
regime decorrenze- c.d. "finestra"). Con riferimento esclusivamente ai
soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo
periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. (Pensione di
vecchiaia) Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra
uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla
pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a.62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della
medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016
e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b.63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome
la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e
6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c.per i lavoratori dipendenti e per le
lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni,
la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione
di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato
in 66 anni;
d.per i lavoratori autonomi la cui pensione è
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, è determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla
pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di
un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione
e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se
in possesso di un'eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando
un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ",
ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19," sono soppresse.
8. A decorrere dal 1°
gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno
di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è
incrementato di un anno.
9. (Clausola età
minima pensione di vecchiaia ordinaria riformulata – cfr. articolo 5
legge n. 183/2011) Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto
degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza
di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo
stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis,
da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a
67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è
soppresso.
10. (Pensione anticipata) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
11. (Requisito minimo
di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo) Fermo
restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento
ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1°
gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del
requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile,
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della
serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova
serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. (Adeguamento agli
incrementi della speranza di vita) A tutti i requisiti anagrafici
previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito
contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti
alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo
sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a.al comma 12-bis dopo le parole "e all'
articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai
fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica";
b.al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e
di anzianità contributiva";
c.al comma 12-quater, al primo periodo, è
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti
agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato
con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale
secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla
medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. (esenzioni) Le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti
entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori
beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga
ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre
2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data
del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori
di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000
domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti
dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto
limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono
avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti,
congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al
regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con
legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati
nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5
afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta
fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1°
gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12.
16. (70 anni e
coefficienti) Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificato dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n.
335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito
con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso
coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti
a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli
incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già
previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato
in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare
di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori
a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai
sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori
a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la
periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11
della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e
integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di
trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio
2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. (mansioni
usuranti) Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate
le seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento della
pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti
alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- l comma 5, le parole "2008-2012" sono
sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" è sostituita
dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di
tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta
di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono
sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e
"ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1°
luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le
attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il
valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n.
247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due
anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un
anno e di una unità per coloro per per coloro che svolgono le predette
attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a
77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis"
Per i lavoratori di cui al presente comma non
si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato
decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma,
le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. (armonizzazioni)
Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi
di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle
gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di
cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di
cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei
rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo
periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. (totalizzazioni)
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio
2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere
dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di
accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi
delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti
di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. (contributo
solidarietà fondi speciali) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli
iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla
Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è
determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto
al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o
inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli
assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a
carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo
della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A
seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti
pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del
contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. (aumento
contributivo lavoratori autonomi) Con effetto dal 1° gennaio 2012 le
aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
23. (revisione
contributiva in agricoltura) Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione
autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. (enti
previdenziali di diritto privato dei professionisti) In considerazione
dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive
gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31
marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci
tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in
materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo
le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso
il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione
del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di
solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella
misura dell'1 per cento.
25. (rivalutazione
pensioni e norma di salvaguardia) In considerazione della contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è
riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino ad una volta il trattamento minimo Inps, nella misura
del 100 per cento e ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps nella misura del 50 per
cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni
e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore al
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a due
volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato.
26. (Estensione tutele
prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata) A decorrere
dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. (Accantonamento
risorse per politiche) Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione
giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200
milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro.
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concento con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
28. (Modalità di
accesso graduale e di decontribuzione parziale) Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, costituisce una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di
Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di
valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del
sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori
forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste
dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di
vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della
prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli
equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31
dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in
particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti
gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza
operanti nel settore della previdenza.
29. (Iniziative di
promozione della cultura del risparmio previdenziale) Il Ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma
coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.
A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di
previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun
iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre
Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le
giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a
fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto
dell'art.38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede
attraverso risorse ordinarie.
30. Il Governo
promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di
confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della
formazione continua.
31. (TFR di importo
elevato) In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212, sulle indennità di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917,
di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00, il cui
diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, è
determinata in deroga ai criteri indicati nell'articolo 19 del medesimo
testo unico n. 917 del 1986, applicando le aliquote per scaglioni di
reddito di cui all'articolo 11, comma 1, dello stesso testo unico. Le
medesime disposizioni si applicano alle anticipazioni ed agli acconti di
importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00. Le disposizioni
del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e
indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società
di capitali.
32. All'indennità di
fine rapporto complessivamente superiore a euro 1.000.000,00
assoggettato a tassazione ai sensi del comma 1, non si applicano le
disposizioni indicate nei commi 30, terzo periodo e 1-bis dell'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1986, n. 917, nonché quelle contenute
nell'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 34
Liberalizzazione delle
attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente
articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e)
ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed
uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai
beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle
attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di
interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di
previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le
seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) la limitazione del numero di persone che
sono titolate ad esercitare un'attività economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di
licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio;
a) il divieto di esercizio di una attività
economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività
economica;
c) il divieto di esercizio di una attività
economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una
attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una
attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o
commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attività svolta.
4. L'introduzione di
un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione
l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base
dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
5. L'Autorità garante
della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio
in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di
legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni
all'accesso e all'esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita,
ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio
di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione
competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e
l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo
amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le
responsabilità civili e penali per i danni eventualmente arrecati a
terzi nell'esercizio dell'attività stessa.
7. Le Regioni adeguano
la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai
commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse
dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i
servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del 26 marzo 2010, n.
59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006
/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Articolo 38
Misure in materia di politica industriale
1. All'articolo 1, comma 355, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio" sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la
seguente lettera: "c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27
dicembre 2006, n. 296."
Articolo 39
Misure per le micro,
piccole e medie imprese e per l'internazionalizzazione delle
imprese
1. In materia di fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle
disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle
operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e
consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché
rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa
comunitaria. La misura della copertura degli interventi di
garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura
massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di
operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie
finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche,
con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze.
2. Nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui
al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di
natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze.
3. L'importo
massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma
1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie
di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie
finali, le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore
[all'80] per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è
riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro
d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia
del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo
oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni
ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione
nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla
concessione di detta garanzia.
5. Con decreto
di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena
di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento
del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto
di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per
l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia
di patrimonializzazione dei Confidi , al capitale sociale dei
confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13
del di. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle
disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed
enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie
dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che
esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia
riservata all'assemblea.
8.
All'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole "31 dicembre
2011, sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2012";
b) al comma 20, le parole "30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2012".
Articolo 40
Riduzione degli
adempimenti amministrativi per le imprese
1. In materia di semplificazione degli
adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture
ricettizie, al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931 n. 773, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono
altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica
sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante
consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore può
scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo
stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati
nominativi delle predette schede con mezzi informatici o
telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle
seguenti: "I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a
comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle
questure territorialmente competenti le generalità delle persone
alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta
scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali."
2. Per la
riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le
seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla
lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione"
sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono
sostituite dalle parole "identificata o identificabile".
b) All'articolo 4, comma 1, alla
lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o
l'associazione" sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è
abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9,
l'ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i
dell'articolo 43 è soppressa.
3. Allo scopo
di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è
inserito il seguente comma:
"9-bis. In attesa del rilascio o del
rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente
comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare
nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività
lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di
pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con
l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o
al rinnovo del permesso di soggiorno.
a) che la
richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto
della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità
previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza
del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso."
4. In materia
di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del
registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono sostituire
con le seguenti: "entro la fine".
5. In materia
di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti
delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: " Nel caso di interventi di bonifica o di
messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino
particolari complessità a causa della natura della
contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche
necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli
interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive." Al comma 9 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole "con attività in esercizio" sono
soppresse. Possono essere altresì autorizzati interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza
degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non
compromettano la possibilità di effettuare o completare gli
interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate
misure di prevenzione dei rischi.
6. Al fine di
semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione,
il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del
30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle
attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, è abrogato.
7. In materia
di semplificazione degli adempimenti amministrativi di
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita
dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1,
lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole
"o per gli utenti" sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.