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Collocamento obbligatorio: aliquote distinte per orfani, coniugi superstiti e profughi rispetto ai disabili

Non è stato prorogato il termine, in scadenza al 31 dicembre 2003, che permetteva ai datori di lavoro di cumulare nell’aliquota complessiva (7% + 1%) i disabili (a qualsiasi titolo), gli orfani, i coniugi superstiti ed i profughi cui l’art. 18 della legge n. 68/1999 riserva una quota dell’1% nelle imprese con un organico superiore alle cinquanta unità, in attesa della riforma organica finalizzata ad una loro speciale disciplina collocativa. La computabilità temporanea nell’aliquota complessiva ipotizzata, dapprima, in via amministrativa e ripresa dall’art. 11, comma 2, del DPR n. 333/2000 per ventiquattro mesi (poi abrogato) era stata, poi, prorogata al 31 dicembre 2003 per effetto della legge n. 284/2002.

In conseguenza di ciò i disabili dovranno essere computati separatamente rispetto agli altri aventi titolo alla percentuale residuale dell’1%: questo dovrebbe comportare l’inoperatività di un eventuale soprannumero di una categoria a copertura delle carenze dell’altra.

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