INPS: pensioni dal 1° gennaio 2009 e cumulo con redditi da lavoro

 

L'INPS, con circolare n. 1 del 2 gennaio 2009, ha definito l’importo del trattamento minimo pari a 458,20 euro e dell’assegno sociale pari a409,05 euro. Dal 1° gennaio 2009 le pensioni fino a 2.217,80 euro aumentano del 3,30%, oltre tale somma del 2,475%. Con la stessa circolare la nota dell’Istituto ricorda che per effetto della legge n. 133/2008 (art. 20) le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo o dipendente. Ciò non trova, però, applicazione nei confronti dei lavoratori che trasformano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ai trattamenti provvisori relativi ai lavoratori socialmente utili, agli assegni straordinari per il sostegno al reddito. Sono, altresì, cumulabili le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo a favore di soggetti con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne.

 

 

 

 La circolare n. 1/09

 

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