Alimentari: contratti stagionali ex lege n. 247/07

 

E' stato sottoscritto, in data 17 marzo 2008, un accordo collettivo tra le organizzazioni sindacali di settore CGIL, CISL e UIL e Federalimentare (aderente a Confindustria), con il quale sono state definite ipotesi ulteriori di contratto di lavoro stagionale (per un massimo di 8 mesi nell'anno solare comprensivi della proroga), che si vanno ad aggiungere a quelle già previste dal DPR 1525/63. Con il medesimo accordo è stato stabilito in dodici mesi l'ulteriore contratto a termine, da sottoscrivere presso la Direzione Provinciale del lavoro, dopo che il lavoratore abbia superato con più contratti a termine (dai quali sono esclusi i contratti stagionali) i 36 mesi presso lo stesso datore con mansioni equivalenti. 

 

 

 

 L'accordo

 

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