Min.Lavoro: criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale 4 febbraio 2010, con i criteri e modalitą per la ripartizione delle disponibilitą del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 4 febbraio 2010
 

Criteri e modalita' per  la  ripartizione  delle  disponibilita'  del
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (10A05184) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista la convenzione sui diritti delle persone con disabilita'  del
13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei
disabili, promuovendo l'adozione di misure ed  incentivi  rispondenti
alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche
sui luoghi di lavoro; 
  Visto il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  Mercato  comune  in
applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'art. 13 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24  dicembre
2007, n. 247, con il quale viene istituito presso  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili - di seguito denominato Fondo - ed in particolare: 
    il comma 1 che prevede che le  regioni  e  le  province  autonome
possono  concedere  un  contributo  all'assunzione,  a  valere  sulle
risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso,
per  ogni  lavoratore  disabile  assunto   a   tempo   indeterminato,
attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge  n.
68/99. Il contributo e' concesso non superando le misure  percentuali
individuate nel medesimo comma alle lettere a)  e  b)  e  sulla  base
della  riduzione  della  capacita'  lavorativa  o  delle  minorazioni
ascritte ed individuate dal  medesimo  comma  lettere  a)  e  b).  II
contributo puo' essere concesso dalle regioni e province autonome, ai
sensi  della  lettera  d)  del  medesimo  comma  1  per  il  rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla  trasformazione  del
posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei
disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per
cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero  per
la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa del disabile; 
    il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo  unicamente
delle  assunzioni  a  tempo   indeterminato,   realizzate   nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; 
    il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1  anche  ai
datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli  obblighi
della  presente  legge,  hanno  proceduto  all'assunzione   a   tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2; 
    il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata,  la  definizione  dei
criteri e delle modalita' per la  ripartizione  delle  disponibilita'
del Fondo; 
    il comma 8 che attribuisce alle regioni e  province  autonome  la
disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto
di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi
a valere sul Fondo; 
  Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68,  che  prevede
la stipula tra gli uffici competenti,  i  datori  di  lavoro  privati
tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma  1,  lettera
a) della citata legge 68/99 (soggetti conferenti) ed  i  soggetti  di
cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis  (soggetti  destinatari),  di
apposite convenzioni, con le modalita' di cui al comma 2, finalizzate
all'assunzione  di  soggetti  disabili  che  presentino   particolari
caratteristiche e difficolta' di  inserimento  nel  ciclo  lavorativo
ordinario,  a  fronte  del  conferimento  di  commesse  di  lavoro  e
contestuale assunzione del soggetto disabile da  parte  del  soggetto
conferente; 
  Visto, in particolare il comma  5,  lettera  b),  dell'art.  12-bis
della citata legge n. 68/1999, che prevede  la  possibilita'  per  il
datore di lavoro committente,  che  allo  scadere  della  convenzione
assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a
tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto  di  prelazione
nell'assegnazione delle risorse; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  ed  in
particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che  la  trasparenza
e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni  e  dei  dati
inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dagli  organi
competenti; 
  Considerate  le  priorita'  definite  nella   comunicazione   della
commissione  al  Consiglio,  al  Parlamento  europeo,   al   Comitato
economico e sociale europeo  e  al  comitato  delle  Regioni  su  «La
situazione dei disabili  nell'Unione  europea:  il  piano  di  azione
europeo 2008-2009» (COM-2007 - 738 def.); 
  Considerato che le disposizioni in esame hanno  inteso  incentivare
prioritariamente,   mediante   contributo   di    natura    economica
diversificato a seconda della tipologia di disabilita', le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  effettuate  nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto; 
  Ritenuto per quanto sopra di definire i criteri e le modalita'  per
la ripartizione delle risorse del  Fondo,  cosi'  come  previsto  dal
comma 5 dell'art. 13 della legge n. 68/1999; 
  Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da  parte  delle
regioni e province autonome, di  adottare  la  definizione  di  costo
salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del Regolamento  CE  n.
800/2008; 
  Ritenuto, altresi', di dover individuare le disposizioni a  cui  le
regioni e le province autonome devono attenersi  nel  disciplinare  i
procedimenti  relativi  alla  concessione  dei  contributi   per   le
assunzioni dei disabili; 
  Sentita la Conferenza Unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE  n.  800/2008
della commissione, il presente  decreto  definisce  i  criteri  e  le
modalita' per la ripartizione fra le regioni e le  province  autonome
delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 1,  comma
37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
                               Art. 2 
 
 
          Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse 
 
  1. Al riparto del Fondo e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun
anno  dal  Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,
proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai  datori
di  lavoro  privati  che  hanno   effettuato   assunzioni   a   tempo
indeterminato ai sensi  dell'art.  12-bis,  comma  5,  lettera  b)  e
dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  b)  della  legge  n.  68/1999,
nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle  relative
agli interventi di cui alla lettera d) del citato art.13. 
  2. Le regioni e le province autonome,  per  ciascuna  richiesta  di
contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5,  lettera  b)  e  13,
comma 1, lettera a),  b)  della  citata  legge  n.  68/1999  ritenuta
ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli,
assegnano un punteggio calcolato  moltiplicando  il  costo  salariale
annuo sostenuto dal datore  di  lavoro  per  il  lavoratore  disabile
assunto per: 
    punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate  ai
sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b); 
    punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 lettera a), tramite le convenzioni di cui
all'art. 11 della legge n. 68/1999; 
    punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b), tramite le convenzioni di cui
all'art. 11 della legge n. 68/1999; 
    punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato di  lavoratori
con  handicap  intellettivo  e   psichico   indipendentemente   dalle
percentuali di invalidita' effettuate ai sensi degli articoli 12-bis,
comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di  cui  all'art.  11
della legge n. 68/1999. 
  3. Le regioni e le province autonome,  per  ciascuna  richiesta  di
contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni
del presente decreto, relativa agli interventi  di  cui  all'art.  13
lettera  d)  connessi  al  lavoratore  disabile   assunto   a   tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5,  lettera  b)  e  ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, o connessi  al  lavoratore
con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50  per  cento,
assegnano un punteggio come di seguito indicato: 
    punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro; 
    punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro. 
  4. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  entro  il  28
febbraio di ogni anno, al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  il  punteggio  assegnato  per  ciascuna  richiesta  ritenuta
ammissibile, indicando altresi' nella comunicazione: ragione sociale;
partita IVA o codice fiscale del datore  di  lavoro  privato;  codice
fiscale  del  disabile  assunto;  percentuale  di   riduzione   della
capacita' lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle
categorie di cui  alla  tabella  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915  e  successive  modificazioni;
presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla
percentuale  di  invalidita';  data  di  assunzione;   tipologia   di
convenzione;  ammontare  del  costo  salariale  annuo  del   disabile
assunto. 
  5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' rapportata  alle  risorse  del  Fondo  stanziate
annualmente; il valore economico di ciascun punto cosi'  determinato,
moltiplicato per il  punteggio  complessivo  comunicato  da  ciascuna
regione  e  provincia  autonoma,  determina   l'importo   finanziario
spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. 
  6. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base
degli  importi  calcolati  come  indicato  al  precedente  comma   5,
determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie  del  Fondo
da trasferire annualmente con il provvedimento  di  riparto  ad  ogni
singola regione e provincia autonoma. 
  7. II riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali,  limitatamente  alle  richieste   di   contributo
relative  alle  assunzioni  effettuate  nell'anno   2008   a   valere
sull'esercizio finanziario 2009 e  quelle  relative  alle  assunzioni
effettuate nell'anno 2009 a valere sull'esercizio  finanziario  2010,
e' effettuato entro il 30 giugno 2010, sulla base dei criteri e delle
modalita' contenute nei commi precedenti. A tal fine,  le  regioni  e
province autonome, per ciascun  anno  di  riferimento,  provvedono  a
trasmettere entro il 30 aprile 2010 al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, le comunicazioni previste ai precedenti commi 2  e
3. 
  8. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
di quanto previsto dall'art. 13, comma  10,  della  citata  legge  n.
68/1999,  procede  anche  ad  una  verifica   degli   effetti   delle
disposizioni del presente decreto con  particolare  riferimento  agli
incentivi previsti dall'art. 13 lettera d). 
                               Art. 3 
 
 
                     Concessione dei contributi 
 
  1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalita'
individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome,
possono essere concessi contributi: 
    a)  con  diritto  di  prelazione,  per  le  assunzioni  a   tempo
indeterminato di cui all'art. 12-bis,  comma  5,  lettera  b),  della
legge n. 68/1999; 
    b) nella misura e  in  base  all'entita'  della  riduzione  della
capacita' lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettera a)  e  b)
della legge n. 68/1999,  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della  legge  n.
68/1999; 
    c) per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della
medesima legge n. 68/1999. 
                               Art. 4 
 
 
           Procedimento per la concessione dei contributi 
 
  1. Le regioni e le province  autonome  disciplinano,  nel  rispetto
delle disposizioni introdotte dal presente decreto,  il  procedimento
per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della  legge  n.
68/1999 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i  mezzi
ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di
accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse  del
Fondo. 
  2. Il contributo puo' essere concesso per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n.
68/1999, nell'anno solare antecedente  al  provvedimento  annuale  di
riparto delle risorse del Fondo. 
  3. Le  regioni  e  le  province  autonome  nell'assegnazione  delle
risorse soddisfano,  con  diritto  di  prelazione,  le  richieste  di
contributo relative alle assunzioni  effettuate  ai  sensi  dell'art.
12-bis, comma 5, lettera b) della legge n.  68/1999.  Successivamente
provvedono a soddisfare le  richieste  di  contributo  relative  alle
assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1  e  3  e  quelle
relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a),  b)
e d) della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali
di invalidita' ivi indicate. 
  4. I contributi concessi per  le  assunzioni  effettuate  ai  sensi
dell'art. 12-bis e 13, lettere a) e b) possono  essere  cumulati  con
quelli concessi per gli interventi  di  cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera d), della legge n. 68/1999,  nel  rispetto  della  disciplina
prevista dal Regolamento Comunitario CE  n.  800/2008  e  Regolamento
Comunitario CE n. 1125/2009. 
  5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1, lett.  d),
possono essere concessi per il rimborso  forfettario  parziale  delle
spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento
di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione  delle  barriere
architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo   l'integrazione
lavorativa del disabile. 
                               Art. 5 
 
 
         Requisiti e modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  determinano  l'entita'  del
contributo concesso per  ciascuna  richiesta  di  cui  agli  articoli
12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano  nell'ambito  di  tre
annualita', assicurando la corrispondenza del contributo  erogato  al
costo salariale realmente sostenuto  dai  datore  di  lavoro  che  ha
effettuato l'assunzione e, relativamente agli incentivi di  cui  alla
lettera d) del citato art.  13,  assicurando  la  corrispondenza  del
contributo erogato al costo degli interventi attuati  dal  datore  di
lavoro. 
  2.  L'erogazione  di  ciascuna   annualita'   del   contributo   e'
subordinata alla verifica  da  parte  dei  Servizi  competenti  della
permanenza  del  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  il   soggetto
disabile. 
  3. In caso di risoluzione del rapporto  di  lavoro  per  cause  non
imputabili  al  lavoratore  disabile,  il  contributo  dovra'  essere
ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro cosi' come  in
caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a  tempo
parziale. 
                               Art. 6 
 
 
                   Monitoraggio. Relazione annuale 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono,  entro  il  31
ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13  della  legge
n. 68/1999 ed ai fini  degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa
comunitaria, una relazione al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali che provvedera' al successivo inoltro all'Unione europea. 
  2. La relazione deve contenere  l'indicazione  dei  seguenti  dati:
codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di
studio,  percentuale  di  riduzione  della  capacita'  lavorativa   o
minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo  e  psichico,
indipendentemente  dalla  percentuale   di   invalidita',   data   di
assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del
rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro, codice  fiscale
o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale,  settore
economico  di   attivita',   dimensione   aziendale,   tipologia   di
convenzione ove stipulata, tipologia di contributo  concesso,  misura
percentuale del costo salariale annuo  del  disabile  assunto.  Nella
relazione di cui al presente  articolo,  le  regioni  e  le  province
autonome fanno riferimento, altresi', circa il contributo  trasferito
ma non erogato al datore di lavoro per le cause citate al comma 3 del
precedente art. 5, e circa le  economie  realizzate  per  la  mancata
attuazione degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d). 
  3. Agli adempimenti di cui al presente decreto  si  applica  quanto
previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n.150, il quale prevede che la trasparenza costituisce  livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  pubbliche
ai  sensi  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione. 
                               Art. 7 
 
 
            Modalita' di versamento delle somme ripartite 
 
  1. Le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del  lavoro
e delle  politiche  sociali  direttamente  alle  regioni  e  province
autonome per le finalita' di cui all'art. 13 della legge n.  68/1999,
con obbligo di contabilita' separata. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2010 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2010

 


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