Min.Lavoro: risorse per agevolare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2009 con la ripartizione, su base regionale, delle risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ripartizione, su base regionale, delle risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo. (10A05117) IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti; Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione; Considerata la necessita' di favorire interventi per contrastare le crisi occupazionale e per predisporre misure idonee a sostenere il reddito dei lavoratori; Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione tra le regioni di risorse al fine di agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo fornendo agli stessi strumenti che possano agevolarne il riposizionamento nel mercato del lavoro; Decreta: Art. 1 1.1 Le risorse, pari a complessivi 79.685.961,61 sono ripartite tra le regioni come indicato ai successivi articoli. 1.2 Delle risorse complessive, pari ad 79.685.961,61 si provvedera' a ripartire una prima quota pari ad 39.400.000,00 come indicato nella tabella sottostante. Parte di provvedimento in formato grafico Le risorse come sopra assegnate saranno accreditate con le seguenti modalita' distinte per tipologie di strumenti di intervento: le risorse per l'erogazione degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti da Italia Lavoro S.p.A. e/o dalle Regioni interessate, sulla base delle selezioni effettuate su base regionale. Le somme erogate verranno rimborsate all'Istituto dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati distinti per ciascuna regione; gli incentivi sotto forma di bonus assunzionali alle imprese, che saranno erogati alle aziende per il tramite delle regioni, verranno trasferiti da questa Direzione generale secondo le seguenti modalita': la prima quota, pari al 50% del totale destinato ai bonus assunzionali, a fronte di specifica richiesta della regione, all'avvio delle procedure di selezione delle aziende ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria; la rimanente parte di contributo verra' corrisposta previa apposita richiesta della regione, opportunamente corredata della documentazione attestante il dettaglio delle assunzioni da effettuare. Ai fini della rendicontazione in merito ai bonus assunzionali, entro tre mesi dalla data di erogazione dell'incentivo alle aziende, le regioni dovranno comunque fornire al Ministero del lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., la dichiarazione attestante l'importo complessivo e definitivo da erogare, indicando i datori di lavoro destinatari dei bonus assunzionali, nonche' i lavoratori assunti. Art. 2 La spesa, pari ad 39.400.000,00, gravera' sul cap. 7207 per 16.908.511,08 sul PG1 e per 1.529.807,00 sul PG2, sui fondi conservati di provenienza 2008, e sul cap. 7206 per 20.961.681,92 sul PG1, sui fondi conservati di provenienza 2008. Art. 3 Le ulteriori risorse, pari ad 40.285.961,61 verranno assegnate, con successivi provvedimenti di questa Direzione generale, sulla base della valutazione degli interventi di ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro effettuati e delle effettive esigenze che dovranno essere rappresentati formalmente da ciascuna regione a questa Direzione generale. La relativa spesa gravera' sul capitolo 7206 PG1, sui fondi conservati di provenienza 2008. Art. 4 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per il visto di competenza. Roma, 29 dicembre 2009 Il direttore generale: Mancini Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010 |
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