Lavoro: pagamento al coniuge degli assegni familiari
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005, il Decreto Interministeriale 4 aprile 2005, dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, con il quale è stata data attuazione all'art. 1, comma 559, della legge 311/2004, relativa al pagamento dell'assegno familiare al coniuge. Il provvedimento adottato opera attraverso il filtro della istanza presentata dal coniuge del lavoratore o del pensionato: in sostanza, soltanto a fronte di esplicita richiesta si provvede al pagamento separato dell'assegno per il nucleo familiare.
Questi sono i requisiti necessari:
a. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve presentare domanda su un apposito modulo al datore di lavoro (se il coniuge è dipendente) o agli enti previdenziali (se il coniuge è pensionato), che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità dallo stesso indicate (es. conto corrente bancario, ecc);
b. L'istanza del coniuge può essere presentata in qualsiasi momento;
c. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva nella comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali recuperano tali importi su quanto corrisposto dagli stessi.
il Decreto Interministeriale |
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