Min.Lavoro: nuovo calcolo del trattamento di "buonuscita" per i pubblici dipendenti
Il comma 10 dell'art. 12 (Interventi in
materia previdenziale) della Manovra Finanziaria 2010 prevista con il Decreto
Legge 31 maggio 2010, n. 78, indica il nuovo calcolo del trattamento di
“buonuscita” o di “fine servizio” comunque denominato. Il comma 10 stabilisce
che, partire dal 1° gennaio 2011, esso viene calcolato secondo le regole
stabilite dall’art. 2120 c.c.: il trattamento si calcola sommando per ciascun
anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della
retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi per mese intero
le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per retribuzione annua (art.
2120 c.c., comma 2) si contano tutte le retribuzioni percepite nell’anno non
aventi natura occasionale ed esclusi i rimborsi spese. Il trattamento, con
esclusione della quota maturata nell’anno, è soggetta ad una rivalutazione con
l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75%
dell’aumento dell’indice dei prezzi ISTAT. L’aliquota applicabile è pari al
6,91%.
A mio avviso e ferme restando le delucidazioni che sicuramente perverranno da
parte degli organi amministrativi centrali e dalla Funzione Pubblica si possono
fissare alcuni principi:
la regola del nuovo modo di calcolo si applica a partire dal 1° gennaio 2011: ciò, del resto, è coerente con quanto, a suo tempo, fu stabilito dall’art. 5, comma 1, della legge n. 297/1992, allorquando si trattò di cambiare “regime” nel settore privato;
nella base di calcolo vanno inserite tutte le retribuzioni non occasionali, sebbene soggette “a sbalzi economici”: quindi, retribuzione, ma anche salario accessorio, legato alla produttività ed alla qualità del lavoro, se si accede alla totale applicazione dell’art. 2120 c.c. (come dovrebbe essere), mentre, di regola, non va compreso l’importo erogato per prestazioni di lavoro straordinario;
ai fini del calcolo dell’indennità vale, a mio avviso, il principio di cassa relativamente alle somme incassate, atteso che l’art. 2120 c.c. di “corrisposte”: ciò potrebbe portare al calcolo della rivalutazione monetaria che, in via generale, accede alla sorte.
Estratto dall'approfondimento
sulla Manovra Finanziaria 2010
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it