Min.Lavoro: riduzione dei membri dei comitati pubblici

 

Il comma 10 dell'art. 7 (Soppressione e incorporazione di Enti ed organismi pubblici) della Manovra Finanziaria 2010 prevista con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, afferma che con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse - ex art. 2, comma 1, della legge n. 88/1989 - nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 (comitati regionali) e 44 (comitati provinciali), il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%. Proprio in questi giorni è, in buona parte degli Uffici territoriali (ivi compresa la DPL di Modena), in corso di ricostituzione il comitato provinciale INPS che consta, compresi i membri di diritto, di venti unità. Atteso che il D.L. n. 78/2010 è entrato immediatamente in vigore e considerato che la normativa sulla “prorogatio” degli organi scaduti non consente una attività che superi di 45 giorni il termine di scadenza sarebbe opportuno chiarire, con un indirizzo uniforme a livello nazionale, alcuni quesiti che possono così sintetizzarsi:
a) la riduzione in misura non inferiore al 30% va intesa in maniera discrezionale (nel senso che ogni Dirigente all’atto della ricostituzione del comitato si regola come crede, tenendo conto della percentuale di riduzione che, in ogni caso, deve assicurare, o, a livello centrale, essendo necessario assicurare una uniformità nella composizione degli organi, si stabilisce un numero di riduzione uguale per tutte le strutture (cosa preferibile)?
b) la riduzione deve essere globale o rapportata alle singole categorie individuate dal Legislatore nell’art. 44 (che, peraltro, si è inserito nell’originario DPR n. 639/1970)? La seconda soluzione appare preferibile.
c) i membri di estrazione pubblica (Dirigente della DPL, Dirigente dei servizi territoriali della Ragioneria, Direttore dell’INPS) rientrano o no nella percentuale di riduzione? La risposta dovrebbe essere negativa, attesa la propria funzione di controllo.
d) il rappresentante dei Dirigenti di azienda (che rientra tra i lavoratori dipendenti ma che ha avuto, sinora, un posto di “diritto”) rientra nel numero di quelli che possono essere ridotti?
e) la riduzione dei posti all’interno del comitato provinciale ha effetto anche nella riduzione dei posti all’interno delle specifiche commissioni che trattano i ricorsi nei settori artigiano, commercianti ed agricolo previste dall’art. 46? La risposta appare positiva, atteso che le stesse sono costituite all’interno del comitato provinciale.

 

    Estratto dall'approfondimento sulla Manovra Finanziaria 2010
 


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