Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla legge di conversione del D.L. 223/2006
L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 4 agosto 2006 le circolari n. 27 e n. 28 relative ai primi chiarimenti sulla legge di conversione che ha approvato, con modificazioni, il Decreto Legge n. 223/2006, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ritenendo di fare cosa utile, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, pubblica i punti 20 - 34 - 44 della circolare n. 28, la quale tratta alcune materie che riguardano da vicino l'attività degli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La circolare n. 28/E
OGGETTO : Decreto –legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Primi chiarimenti
20 - RITENUTE E CONTRIBUTI DOVUTI DA APPALTATORI E SUBAPPALTATORI (ART. 35, COMMI DA 28 A 34)
I commi da 28 a 34 dell’articolo 35 del decreto recano disposizioni dirette sia ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi cui sono tenuti le imprese che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori sia a migliorare le garanzie per gli enti impositori e previdenziali di riscuotere i propri crediti. I commi da 28 a 31 affermano la responsabilità solidale degli appaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti. La responsabilità solidale in esame non può eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. Essa viene meno ove l’appaltatore verifichi, tramite l’acquisizione della necessaria documentazione, l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati. Fino a quando il subappaltatore non esibisce all’appaltatore la predetta documentazione, quest’ultimo avrà facoltà di sospendere la corresponsione dei corrispettivi dovuti al subappaltatore. Il comma 31 specifica, inoltre, che “gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.” I successivi commi 32 e 33 prevedono che il committente paghi il corrispettivo dovuto all’appaltatore dopo aver verificato, tramite l’acquisizione della relativa documentazione, l’esatto adempimento degli obblighi concernenti l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati. L’inosservanza del nuovo obbligo è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000, qualora i predetti adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell’appaltatore. Il comma 34, come modificato dalla legge di conversione, infine, differisce l’applicazione di tutte le disposizioni di cui si tratta all’approvazione di un decreto di attuazione “che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Per effetto dell’ultimo periodo del comma 34 viene comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”, con la specificazione che il precetto del suddetto articolo “deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”.
34 - INCENTIVAZIONE PER L’ESODO DEI DIPENDENTI – MODIFICA AGEVOLAZIONE IRPEF (ART. 36, COMMA 23)
Il comma 23 dispone l’abrogazione
del comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR, che prevedeva un’agevolazione, ai
fini dell’IRPEF, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne
l’esodo. In particolare, l’art. 19, comma 4-bis, del TUIR, prevedeva
l’applicazione dell’aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine
rapporto in misura ridotta alla metà quando i soggetti beneficiari delle somme,
corrisposte al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di
lavoro, fossero donne con più di 50 anni di età o uomini di età superiore a 55
anni. Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contrattato un
piano incentivato di esodo, la norma prevede un regime transitorio applicabile
ai piani d’incentivo all’esodo concordati prima dell’entrata in vigore del
decreto. Più precisamente, la disciplina di cui al comma 4-bis dell’art. 19 del
TUIR continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione
a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto
(4 luglio 2006), nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a
rapporti di lavoro cessati anche successivamente all’entrata in vigore del
decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa
anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.
44 - MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 36-BIS, COMMA 7 E 8)
L’articolo 36-bis, inserito dalla legge di conversione, al comma 7, lettere a) e b), modifica, rispettivamente, i commi 3 e 5 dell’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Le modifiche apportate interessano le sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari e quelle concernenti gli organi competenti alla loro applicazione. Per la vigenza della norma occorre fare riferimento all’entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto della prima modifica, la sanzione prevista dal citato comma 3 per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più fissata in misura proporzionale (“… dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”), ma quantificata in un una somma che varia “… da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”. La nuova misura sanzionatoria non appare più commisurata al costo del lavoro calcolato “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, ma è determinata in misura fissa, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. La modifica introdotta con il decreto appare coerente con il principio stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 aprile 2005, n. 144, che aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nel quale è stata constatata la violazione.
La successiva lettera b) dell’articolo 36-bis, comma 7, in commento, ha invece modificato il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge n. 12 del 2002. Tale ultima norma prevedeva che “Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16”. In base alla pregressa formulazione dell’articolo 3, comma 5, alla sanzione in argomento si applicavano i principi generali introdotti con il decreto legislativo n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione previsto al comma 2 dell’articolo 16. La norma attribuiva, peraltro, il potere sanzionatorio all’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, l’eventuale contenzioso riguardante il provvedimento ricadeva automaticamente nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, posto che, secondo l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, essa comprende. “… tutte le controversie aventi ad oggetto … le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari …”. La modifica apportata dal comma 7, lettera b), ha integralmente sostituito l’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 12 del 2002, prevedendo che “Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Non è stato modificato, invece, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 12 del 2002, in base alla quale “Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro”. Il comma 8 dell’articolo 36-bis del decreto stabilisce che “le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza”. Per effetto della disposizione introdotta, viene subordinato l’accesso alle agevolazioni contributive vigenti per i datori di lavoro nel settore edile al possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e, nei casi in cui sia presente apposita convenzione, anche da parte delle Casse edili. La disciplina di favore per i soggetti in precedenza individuati, che si sostanzia nell’applicazione di una riduzione percentuale sull’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS ed all’INAIL, è quella contenuta nell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, così come convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Viene prevista inoltre l’esclusione, per la durata massima di cinque anni, dagli stessi benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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