Governo: risorse per il finanziamento della contrattazione integrativa delle PA

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2009, il DPCM 2 luglio 2009 contenente le disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato.

L'entitą delle risorse attribuibile a ciascuna Amministrazione sarą comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alle Amministrazioni e agli enti interessati e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale.

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009
 

Disposizioni  in  materia  di risorse aggiuntive a favore dei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
Amministrazioni dello Stato. (09A10567)
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il comma 2 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un
generale   riordino  della  materia  concernente  la  disciplina  del
trattamento  economico  accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rivolta  a definire una piu'
stretta  correlazione  di  tali trattamenti alle maggiori prestazioni
lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale
che  richiedono  particolare  impegno  e  responsabilita',  tutte  le
disposizioni   speciali   previste   nell'allegato   B   del   citato
decreto-legge,  che  prevedono  risorse aggiuntive a favore dei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate;
  Visto  il comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266, il quale prevede che, a decorrere dall'anno
2009,  l'ammontare  complessivo  dei fondi per il finanziamento della
contrattazione  integrativa  delle Amministrazioni dello Stato, delle
agenzie,  incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di
ricerca  e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato
ai  sensi  delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere
quello  previsto  per  l'anno  2004  come certificato dagli organi di
controllo  di  cui  all'art.  48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-ter, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto
del 10 per cento;
  Visto  l'allegato  B  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
  Visto  l'art.  7-bis  del  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207,
convertito  in  legge  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
febbraio  2009,  n.  14,  ed  in particolare il comma 1-bis, aggiunto
dall'art.  7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che
prevede,  ferma  restando  la  disapplicazione prevista dall'art. 67,
comma  2,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'emanazione, entro
il  30  giugno 2009, di apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  da  adottare su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, per individuare, per l'anno 2009, i
criteri,   i  tempi  e  le  modalita'  volti  ad  utilizzare  per  la
contrattazione integrativa nonche' per le finalita' di cui al comma 1
del  citato  art.  67,  in  correlazione  con l'impegno e le maggiori
prestazioni  lavorative,  le risorse derivanti dal processo attuativo
delle  leggi  elencate  nel  citato  allegato  B eccedenti rispetto a
quelle  finalizzate  al  miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
valutando  a tal fine anche la possibilita' di utilizzare le maggiori
entrate  proprie  rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite
per  effetto  dello  svolgimento  di  attivita' aggiuntive rispetto a
quelle  istituzionali, nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo
sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;
  Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2009)», ed in particolare l'art. 2, comma 32, in base al
quale,   a   decorrere   dall'anno  2009,  il  trattamento  economico
accessorio   dei   dipendenti   delle  pubbliche  amministrazioni  e'
corrisposto   in   base  alla  qualita',  produttivita'  e  capacita'
innovativa della prestazione lavorativa;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Tenuto  conto  che  e'  necessario  accertare l'esistenza sia delle
risorse  derivanti  dal  processo  attuativo delle leggi elencate nel
citato   allegato  B  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  eccedenti  rispetto  a  quelle finalizzate al miglioramento dei
saldi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle altre risorse di cui al
comma 15 dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  L'accertamento  delle  risorse di cui all'art. 7-ter, comma 15,
del   decreto-legge   10   febbraio   2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile 2009, n. 33, e' effettuato da
ciascuna  amministrazione  che  trasmette apposita relazione tecnica,
certificata   dal  collegio  sindacale  o  dall'ufficio  centrale  di
bilancio, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  La  relazione  tecnica  fornisce  dimostrazione  della  neutralita'
finanziaria  delle  risorse  previste  dal  predetto  art. 7-ter, con
riferimento ai seguenti elementi:
   risultanze  finanziarie conseguenti ad una simulazione applicativa
delle disposizioni previste nell'allegato B di cui all'art. 67, comma
2,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   eventuali  maggiori entrate proprie rispetto a quelle verificatesi
nel triennio 2005-2007 conseguite a seguito di attivita' aggiuntive a
quelle previste istituzionalmente;
   eventuali  altre  risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale
ai fini dei saldi di finanza pubblica.

                                 Art. 2.

  1.  Le  risorse  di cui all'art. 1 sono verificate dal Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  in presenza degli elementi
dimostrativi  della  effettiva  neutralita'  finanziaria  ai fini dei
saldi  di finanza pubblica, ferma restando l'applicazione del comma 5
dell'art.  67  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  L'entita' delle risorse attribuibile a ciascuna Amministrazione
e'   comunicata   dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento    della   ragioneria   generale   dello   Stato,   alle
Amministrazioni  e  agli  enti  interessati  e  al Dipartimento della
funzione  pubblica,  ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione
integrativa   in   correlazione  con  l'impegno  e  con  le  maggiori
prestazioni  lavorative,  ed in ragione dei criteri di valutazione di
apporto  individuale  e collettivo definiti in sede di contrattazione
nazionale.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 2009

                                         p. Il Presidente
                                    del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                          e l'innovazione
                                              Brunetta

Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
          Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009
Ministeri   istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 7, foglio n. 330

 


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