Min.Lavoro: agricoltura - rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011, il Decreto ministeriale 13 giugno 2011 con la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, nel settore agricoltura.
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 22.156,41.
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 13 giugno 2011 Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, nel settore agricoltura. (11A11771) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre, 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2010 per il settore agricoltura; Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile 2011, nonche' la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina; Visto che si e' verificata una variazione pari al 1,55 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a quella dell'anno 2009; Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2011, n. 55665; Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2011, ove e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento; Decreta: Art. 1 A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 22.156,41. A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2011 in euro 14.681,10 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. Art. 2 A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 483,37. Art. 3 A norma dell'art. 233 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 1.936,80. Art. 4 A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono i seguenti importi: Inabilita' Importi dall'1/07/2011 Dal 50 al 59% 339,76 Dal 60 al 79% 474,10 Dall'80 al 89% 813,92 Dal 90 al 100% 1.153,72 100% + a.p.c. 1.637,11 Art. 5 A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2011 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 253 |