Min. Attivitā Prod.: chiarimenti sul requisito patrimoniale per le imprese di facchinaggio
Il Ministero delle Attivitā Produttive, con circolare n. 3590/C ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine entro il quale le imprese di facchinaggio, che hanno usufruito del regime transitorio (art. 14, co. 2, D.M. n. 221/03), sono tenute alla dimostrazione del requisito patrimoniale di cui all'articolo 5, co. 1, lett. b.
Il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2003, n. 221 attiene al Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17, legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
la circolare n. 3590/C |
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