Min.Istruzione: obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per i benefici L.104/92 e L.68/99

 

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


DECRETO 30 luglio 2010 , n. 165
 

Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di  cui
ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge  n.
134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  167  del
2009, in materia  di  obblighi  per  il  personale  della  scuola  di
documentare i requisiti per avvalersi  dei  benefici  previsti  dalla
legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999. (10G0182) 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare,  l'articolo
17, comma 3; 
  Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,   recante:
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.  167,   e,   in
particolare, l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novies,  che  prevedono
l'obbligo per il personale della scuola che  chiede  l'inserimento  o
che e' gia' inserito nella graduatoria di una  provincia  diversa  da
quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai  fini
della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
successive modificazioni; 
  Visto il comma 4-decies del medesimo articolo 1  del  decreto-legge
n. 134 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
novembre  2009,  n.  167,  che  prevede  la  richiesta  di  ulteriori
accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con  metodi  a
campione, sulla sussistenza delle condizioni  personali  o  familiari
che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni; 
  Visto il comma 4-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge
n. 134 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
novembre 2009, n. 167,  che  prevede  che  con  apposito  regolamento
approvato con decreto ministeriale,  di  concerto  con  il  Ministero
della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme
di  cui  ai  citati  commi,  da  4-octies  a  4-decies  del  predetto
decreto-legge; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni
recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di
diritto di accesso ai documenti  amministrativi»  ed  in  particolare
l'articolo 18, comma 2; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   di
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68,  e  successive  modificazioni,
concernente: «Norme per il diritto al  lavoro  dei  disabili»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo  3  e  l'articolo  18,
comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente:  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto l'articolo 20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,
n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12  marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010; 
  Di concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono: 
    a) il diritto alla precedenza  nell'assegnazione  di  sede  e  il
diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu' vicina al proprio
domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo
33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni; 
    b) il diritto del  familiare  lavoratore  o  dell'affidatario  di
persona  con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi,
rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33,  della  legge  n.
104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove  possibile,
la  sede  piu'  vicina  al  domicilio  individuato  dalle  richiamate
disposizioni; 
    c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti  delle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n.  68
del 1999. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)  per  condizione  familiare,  di  cui  all'articolo  1,  commi
4-octies e 4-decies, del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  134,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 24 novembre  2009,  n.  167,  di  seguito  indicato  come
«decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in
situazione di gravita', rilevanti agli effetti, rispettivamente,  dei
commi 5 e 7,  dell'articolo  33,  della  legge  n.  104  del  1992  e
successive modificazioni, nonche' quella  del  soggetto  riconosciuto
grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro; 
    b) per certificazione medica originale, di  cui  all'articolo  1,
comma 4-octies, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la
certificazione,    rilasciata    all'interessato    a     conclusione
dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della  legge  n.
104 del 1992 e successive modificazioni; 
    c) relativamente al personale docente, educativo ed  A.T.A.,  per
autorita' scolastiche di  cui  all'articolo  1,  comma  4-octies  del
decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale  non  generale  che
gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici  scolastici
regionali,  la  graduatoria  nella  quale  l'interessato  ha  chiesto
l'inserimento; 
    d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio  scolastico
regionale competente  di  cui  all'articolo  1,  comma  4-novies  del
decreto-legge,   l'ufficio   scolastico   regionale   che    provvede
all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale. 
                               Art. 2 
 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che  presenta  domanda
di inserimento in graduatoria  di  provincia  diversa  da  quella  di
residenza,  finalizzata  all'assunzione  nelle  scuole  statali   con
contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo  determinato
per supplenza annuale o sino al termine delle attivita' didattiche, e
che si avvale o che chiede  di  avvalersi,  ai  fini  dell'assunzione
stessa, dei benefici di cui all'articolo1,  comma  1,  deve  allegare
alla domanda la  certificazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b). 
  2. Il personale di cui al comma  1  gia'  inserito,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  24  novembre  2009,  n.  167,   di
conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da
quella di residenza, deve trasmettere la  certificazione  medica,  in
originale, agli uffici di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  c),
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  regolamento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
  3. Il disposto di cui al comma 2  si  applica  anche  al  personale
docente, educativo ed A.T.A. che e' stato inserito nelle  graduatorie
nel periodo intercorrente tra la data  di  entrata  in  vigore  della
legge n. 167 del 2009 e quella di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e intende avvalersi dei benefici. 
  4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in  ruolo  in
regione  diversa  da  quella  di  residenza  trasmettono  all'ufficio
scolastico regionale  competente  la  documentazione  comprovante  il
diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni
dalla data di assunzione in  servizio.  I  dirigenti  scolastici  che
hanno  conseguito  l'immissione  in  ruolo  a   decorrere   dall'anno
scolastico  2009/2010  trasmettono  la  certificazione  medica  entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. 
  5. Qualora la certificazione medica originale sia gia' in  possesso
dell'amministrazione  scolastica,  ovvero  sia  detenuta   da   altra
pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facolta'  di
indicare gli estremi del documento e l'ufficio  presso  il  quale  e'
depositato. Ai fini dell'acquisizione della documentazione  da  parte
dell'autorita' scolastica  o  dell'ufficio  scolastico  regionale  si
applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  L'onere  della  presentazione  della  certificazione   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b)  e'  assolto  anche  mediante  la
produzione  di  copia  conforme.  Qualora  il  personale  interessato
trasmetta la certificazione in originale,  l'autorita'  scolastica  o
l'ufficio  scolastico  regionale  trattiene  agli  atti  copia  della
medesima certificazione, autenticata ai sensi  dell'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
restituisce l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta. 
  7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti,
tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni  dettate
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 3 
 
 
              Ulteriori accertamenti sulla sussistenza 
             delle condizioni di invalidita' ed handicap 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge,  gli
uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c)  e  d),
in presenza di motivate  ragioni  richiedono  ulteriori  accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni personali o  familiari  che  danno
diritto alla fruizione dei benefici.  I  predetti  accertamenti  sono
svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la
documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del  1992,
e successive modificazioni. 
  2.  Gli  uffici  scolastici,  indipendentemente  dalle  circostanze
indicate al comma 1, possono richiedere  accertamenti  con  metodo  a
campione.  A   tal   fine,   gli   uffici   interessati   determinano
preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i  quali
si procede alla richiesta di accertamento. La  previa  determinazione
dei criteri e' effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento
delle  graduatorie  e,  relativamente  ai  dirigenti  scolastici,  in
occasione della determinazione del  calendario  delle  operazione  di
immissione in ruolo. In sede di  prima  applicazione,  i  criteri  di
individuazione sono determinati entro trenta giorni  dall'entrata  in
vigore  del  regolamento  di  esecuzione.  I  predetti  criteri  sono
pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione  della  situazione
sanitaria del richiedente la fruizione  dei  benefici  e'  effettuata
dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale
hanno sede l'autorita' scolastica o  l'ufficio  scolastico  regionale
richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni  di
handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  a),
l'ufficio   scolastico   dispone   l'ulteriore   accertamento   delle
condizioni  sanitarie  del  familiare  medesimo   presso   un'azienda
sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza
di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale
dell'azienda  che  ha  rilasciato   la   certificazione   originaria,
l'accertamento  e'  effettuato  da  altra  azienda   sanitaria,   ove
possibile nell'ambito della stessa regione. 
  4.  In  applicazione  di  quanto  disposto  all'articolo   20   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della
sussistenza delle condizioni di invalidita' e di handicap di  cui  al
comma 1  e'  trasmessa  contestualmente  alla  direzione  provinciale
dell'INPS competente per il territorio di riferimento  delle  aziende
sanitarie individuate sulla base di criteri di cui  al  comma  3,  al
richiedente i benefici e al familiare  di  questi,  quando  siano  le
condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici. 
  5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire
in violazione di quanto disposto dall'articolo  97,  comma  2,  della
legge 23 dicembre 2000, n.  388,  come  sostituito  dall'articolo  6,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  9  marzo  2006,  n.  80,  recante  misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento  della  pubblica
amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto
2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali
sono  escluse  visite  di  controllo  sulla  permanenza  dello  stato
invalidante. 
                               Art. 4 
 
 
                     Insussistenza dei requisiti 
 
  1. Nel  caso  in  cui  sia  comprovata  la  non  sussistenza  delle
condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 20 del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 30 luglio 2010 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Gelmini 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 340 


 


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