INPS: chiarimenti sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori a chiamata

 

L’INPS, con messaggio n. 24865/2008, ha chiarito che solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta l'indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità.

Inoltre, ai lavoratori intermittenti che non percepiscono l'indennità di chiamata può essere riconosciuto l'indennità di disoccupazione (ordinaria o a requisiti ridotti) soltanto nei periodi di non lavoro. Restano esclusi dall'indennità di disoccupazione i lavoratori che percepiscono l'indennità di disponibilità nel periodo di non lavoro.

 

 

 

   

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