DPL Modena: decreto legge (c.d. Monti) - calcolo del costo del lavoro negli appalti pubblici
DPL Modena informa che, in base all'articolo 44, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro, nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere visto alla luce delle seguenti disposizioni.
Riportiamo l'articolo 44, del Decreto Legge n. 201/2011:
Decreto Legge n. 201/2011
Articolo 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: "ricevuti dalle Regioni" fino a: "gestori di opere interferenti", sono sostituite dalle seguenti: "pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.".
5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso.
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.".
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: "Art. 112-bis (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro) 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti: "112-bis;".
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto