DPL Modena: decreto legge (c.d. Monti) - agevolazioni per le assunzioni a T.I. di donne e giovani under 35
DPL Modena informa che, in base all'articolo 2, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), a partire dal 2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l'Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.
Riportiamo l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dal Decreto Legge:
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
comma 1 - Articolo 11
- Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione
netta. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
vedasi l'art. 1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n.244. Per le deduzioni del
comma 1 vedasi anche i commi 267 e 268 dell'art.1 legge 27 dicembre 2006
n.269.)
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono
ammessi
in
deduzione:
1) i
contributi
per
le
assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul
lavoro;
2) per
i
soggetti
di
cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
e), escluse
le
imprese
operanti
in
concessione
e a
tariffa
nei
settori
dell'energia,
dell'acqua,
dei
trasporti,
delle infrastrutture, delle poste,
delle
telecomunicazioni,
della
raccolta e depurazione delle acque di
scarico e
della
raccolta
e
smaltimento
rifiuti,
un
importo pari a 4.600 euro, su
base
annua,
per
ogni
lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato
nel
periodo di imposta,
aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per
quelli di età inferiore ai 35 anni;
3) per
i
soggetti
di
cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
e), esclusi
le
banche,
gli
altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e le
imprese
operanti
in
concessione
e
a
tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua,
dei
trasporti,
delle
infrastrutture,
delle
poste,
delle
telecomunicazioni,
della
raccolta
e
depurazione
delle
acque
di scarico e
della
raccolta
e
smaltimento
rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su
base annua,
per
ogni
lavoratore
dipendente
a
tempo indeterminato impiegato nel
periodo
d'imposta
nelle
regioni
Abruzzo,
Basilicata,
Calabria,
Campania,
Molise,
Puglia,
Sardegna
e
Sicilia,
aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso
femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
tale deduzione e' alternativa a quella
di
cui
al
numero
2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
limiti derivanti
dall'applicazione della
regola
de
minimis
di
cui
al
regolamento (CE) n.
69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per
i
soggetti
di
cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
e), escluse
le
imprese
operanti
in
concessione
e a
tariffa
nei
settori
dell'energia,
dell'acqua,
dei
trasporti,
delle infrastrutture, delle poste,
delle
telecomunicazioni,
della
raccolta e depurazione delle acque di
scarico e
della
raccolta
e
smaltimento
rifiuti,
i
contributi
assistenziali
e
previdenziali
relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le
spese
relative
agli
apprendisti,
ai
disabili e le spese per il
personale
assunto
con
contratti
di
formazione
e
lavoro,
nonche',
per i
soggetti
di
cui
all'articolo
3,
comma
1,
lettere
da
a)
a
e), i costi
sostenuti
per
il
personale
addetto
alla
ricerca
e sviluppo, ivi compresi
quelli
per
il
predetto
personale
sostenuti
da
consorzi
tra
imprese
costituiti
per
la
realizzazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, a
condizione
che
l'attestazione
di
effettivita'
degli
stessi sia rilasciata
dal
presidente
del
collegio
sindacale
ovvero,
in mancanza, da un revisore
dei
conti
o
da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti,
dei
dottori
commercialisti,
dei
ragionieri
e
periti
commerciali
o
dei
consulenti
del
lavoro,
nelle
forme
previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997,
n. 79,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge
28 maggio
1997, n.
140,
e
successive
modificazioni,
ovvero
dal
responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) (numero abrogato);
2) i
compensi
per
attivita'
commerciali
e
per
prestazioni di lavoro
autonomo
non
esercitate
abitualmente,
nonche'
i
compensi
attribuiti
per
obblighi
di
fare,
non
fare
o
permettere, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere
i) e
l),
del
testo
unico
delle
imposte
sui
redditi, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) I
costi
per
prestazioni
di collaborazione coordinata e
continuativa di
cui
all'articolo
49,
commi
2, lettera a), e 3, del predetto testo
unico delle
imposte sui redditi;
4) I
compensi
per
prestazioni
di lavoro assimilato a quello dipendente
ai
sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli
utili
spettanti
agli
associati
in
partecipazione
di cui alla
lettera
c)
del
predetto
articolo 49, comma 2, del testo unico
delle imposte sui
redditi;
6) (numero abrogato).