DPL Modena: decreto legge c.d. Monti - nelle more del rilascio/rinnovo del PS lo straniero può lavorare
DPL Modena informa che, in base all'articolo 40, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), al fine di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato modificato l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'inserimento del comma 9-bis. In pratica, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.
Riportiamo l'articolo 5 così come modificato dal Decreto Legge:
Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 5
Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a
norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui
lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in
case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonchè
le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis,
comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il
rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari. (2)
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è
quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente
testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali
in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;]
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio
o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a
tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;]
e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per
lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità
superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della
scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. (3)
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e
della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di
legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo
soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (4)
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi
1 e 3. (5)
5-ter.
Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la
violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter. (6)
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza
al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere
disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per
la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (7)
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati (8),
è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è
da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
del presente testo unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui
al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare
nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa
fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da
notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti
condizioni:
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (come modificato dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011)