INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009
L'INPS, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009, informa che dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Di seguito gli allegati alla circolare:
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.
Nucleo Familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione |
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 8.443,70 - euro 14.011,39 - euro 18.016,00 - euro 21.515,58 - euro 25.018,13 - euro 28.353,53 - euro 31.688,33 |
- - euro 16.780,12 - euro 21.572,49 - euro 25.766,17 - euro 29.959,86 - euro 33.955,03 - euro 37.949,54 |
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
Nucleo familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) |
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 9.287,78 - euro 15.414,42 - euro 19.816,18 - euro 23.668,44 - euro 27.518,36 - euro 31.188,63 - euro 34.855,99 |
- - euro 18.457,59 - euro 23.728,92 - euro 28.342,85 - euro 32.956,81 - euro 37.350,26 - euro 41.743,72 |
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo Familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento) |
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 12.662,29 - - euro 21.015,30 - euro 27.019,83 - euro 32.273,38 - euro 37.523,94 - euro 42.527,32 - euro 47.531,32 |
-
- euro 25.167,52 - euro 32.358,14 - euro 38.647,20 - euro 44.938,64 - euro 50.929,55 - euro 56.921,04 |
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo Familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento) |
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 13.507,56 - euro 22.416,55 - euro 28.821,21 - euro 34.423,27 - euro 40.025,34 - euro 45.363,64 - euro 50.698,38 |
- - euro 26.844,98 - euro 34.513,97 - euro 41.225,07 - euro 47.933,79 - euro 54.323,03 - euro 60.715,82 |
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
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