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Tribunale di Milano: licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed indennità risarcitoria

 

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2012, pur ritenendo illegittimo il licenziamento per soppressione di posto, in quanto il datore di lavoro non aveva dimostrato l’impossibilità di impiegare il lavoratore presso altri appalti (c.d. “repechage”), ha disposto la corresponsione della sola indennità risarcitoria (nel caso di specie venti mensilità) alla luce delle modifiche introdotte nell'art. 18 dalla Legge n. 92/2012. Il giudice ha ritenuto che, nel merito, il fatto invocato dal datore di lavoro (ossia la perdita dell'appalto) fosse esistente.

 

 

 l'ordinanza del Tribunale di Milano   



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