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INPS: CIGS per l'indotto automobilistico

L’INPS, con circolare n. 43 del 9 marzo 2004 ha dettato alcune disposizioni concernenti alcune indicazioni per la compilazione dei modelli per la richiesta di CIGS per l'indotto automobilistico, hai sensi di quanto previsto dall'art. 41 della legge 289/02. La CIGS può essere richiesta per 24 mesi consecutivi o in alternativa per più periodi nell'arco temporale considerato. La condizione essenziale è che il primo periodo sia compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003 e che l'attività riferita al settore automobilistico sia pari ad almeno il 30% del fatturato. Tale ultima modalità può essere autocertificata.

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