Ag. Entrate: nuovo codice tributo per le sanzioni amministrative in materia di lavoro

 

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 88/E del 7 maggio 2007, ha comunicato il nuovo codice tributo per le maggiorazioni delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1177 e 1178, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Al fine di consentire il versamento, tramite modello "F23", delle somme dovute a titolo di maggiorazione delle sanzioni disposte dai citati commi, distinguendole da quelle previste antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata legge 296/2006, si istituisce il seguente codice tributo:


"698T" - "Maggiorazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1177 e 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

 

In sede di compilazione del modello F23, il codice 698T deve essere esposto nel campo 11 (codice tributo), indicando nel campo 6 (codice ufficio) il codice della Direzione Provinciale del Lavoro, competente territorialmente, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari, riportata sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

 

 

 

 La risoluzione n. 88/E/2007

 

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