Ag. Entrate: nuovo codice tributo per le sanzioni amministrative in materia di lavoro
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 88/E del 7 maggio 2007, ha comunicato il nuovo codice tributo per le maggiorazioni delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1177 e 1178, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Al fine di consentire il versamento, tramite modello "F23", delle somme dovute a titolo di maggiorazione delle sanzioni disposte dai citati commi, distinguendole da quelle previste antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata legge 296/2006, si istituisce il seguente codice tributo:
"698T" - "Maggiorazione delle sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi
1177 e 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
In sede di compilazione del modello F23, il codice 698T deve essere esposto nel campo 11 (codice tributo), indicando nel campo 6 (codice ufficio) il codice della Direzione Provinciale del Lavoro, competente territorialmente, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari, riportata sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it