Governo: pubblicato il Decreto Legge a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 riguardante gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Il Decreto entra in vigore il 8 giugno 2012.
Qui di seguito gli articoli di interesse per le aziende ed i lavoratori:
Articolo 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'
immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei
comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che
venga completata la verifica delle agibilita' degli edifici
e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati
possono, previa perizia e asseverazione da parte di un
professionista abilitato, effettuare il ripristino della
agibilita' degli edifici e delle strutture. I
contenuti della perizia asseverata includono i
dati delle schede AeDES di cui al decreto
sopracitato, integrate con documentazione fotografica e
valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla
valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93
e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della
legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli
articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della
regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti
interessati comunicano ai comuni della predetta regione
l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi
comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione e della direzione lavori e della impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate
da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati
emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni
di settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro
il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione non
gia' allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la
richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di autorizzazione
sismica ovvero per il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive e
delle normali condizioni di vita e di lavoro in
condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni
interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, di cui all'allegato 1 al presente
decreto, il titolare dell'attivita'
produttiva, in quanto responsabile della sicurezza
dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni, deve acquisire la
certificazione di agibilita' sismica rilasciata,
a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi
delle norme tecniche vigenti (cap. 8 -
costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio
2008), da un professionista abilitato, e
depositare la predetta certificazione al Comune
territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente
alle strutture di coordinamento istituite a livello
territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.
Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini
del riconoscimento del danno.
8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di
sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via
provvisoria, il certificato di agibilita' sismica potra'
essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di
seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o
dopo che tali carenze siano state
adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di
tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati
alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti
materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento
e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi
sismici che hanno interessato vaste
porzioni del territorio nazionale, il livello di
sicurezza dovra' essere definito in misura pari almeno al 60%
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
Tale valore dovra' essere comunque raggiunto nel caso
si rendano necessari interventi di miglioramento
sismico. Gli interventi eventualmente
richiesti per il conseguimento del
miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto
mesi.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale
di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della
Direzione generale di Protezione civile, polizia locale
e sicurezza della Regione Lombardia, nonche' dell'Unita'
di progetto di Protezione civile della Regione Veneto,
provvedono, anche per il tramite dei Sindaci,
per le occupazioni di urgenza e
per le eventuali espropriazioni delle aree
pubbliche e private occorrenti per la
delocalizzazione totale o parziale,
anche temporanea, delle attivita'. Qualora per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia
richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero
l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti
alla meta'. Detti termini, in relazione alla
somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di
ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in
deroga al titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008,
ed alle relative norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale
delle attivita' in strutture esistenti e
situate in prossimita' delle
aziende danneggiate, e' autorizzata,
previa autocertificazione del mantenimento
dei requisiti e delle prescrizioni previsti
nelle autorizzazioni ambientali in corso di validita',
salve le dovute verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi
di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende
devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la
documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa
delle attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili
provvedimenti volti a consentire lo spostamento
temporaneo dei mezzi, materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le procedure in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Art. 8 - Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012,
adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n.
212, e successive modificazioni, e fermo
che la mancata effettuazione di ritenute ed il
mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei
soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012
e fino all'entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre
2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi' sospesi
fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed
ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e
per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo
29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
da parte degli agenti della riscossione, nonche' i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili
agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili
pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello
abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,
di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande
di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di
verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento
della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di
iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del
diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
;
9) il pagamento delle rate dei mutui e
dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni
di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di
credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli
106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese
concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla
base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui
sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai
sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini
dell'applicazione della normativa bancaria e delle
segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti
di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale
svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale
distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorita'
di regolazione, con propri provvedimenti, introduce
norme per la sospensione temporanea, per un
periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei
termini di pagamento delle fatture emesse o
da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a
clienti forniti sul mercato libero, per le utenze
situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorita'
di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di
rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di
natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati
dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
individuando anche le modalita' per la copertura
delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero
in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione
e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque
fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di
cui al periodo precedente sono, altresi', esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
il 31 dicembre 2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30
settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti
verso le amministrazioni pubbliche
effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni
e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei
comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di
aziende e clienti non operanti nel territorio.
5. Sono altresi' sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e
degli adempimenti amministrativi, compresi quelli
connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni
sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo
1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti
rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle
incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30
giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole
connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di
identificazione e registrazione degli animali,
registrazione e comunicazione
delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione
degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ.
modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e
D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco
temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre
2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al
mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti
latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge
n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano
dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi
in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle disposizioni
dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto
e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009
ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale,
gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati
dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009
- possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le
Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o parziale
degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito
nei punti 11 e 12 la comunicazione
all'autorita' competente, prevista dai sopracitati
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via amministrativa
da parte dell'autorita' preposta della sussistenza di cause
di forza maggiore. In caso di rilevate
inadempienze l'Amministrazione competente attivera' d'ufficio
l'accertamento del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e
l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e bevande in
deroga ai imiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale
Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e
successivi, el territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna,
per consentire l'impegno degli apparati
tecnici delle strutture competenti in materia
sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni e ricostruzione del
patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione
l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione
sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001,
trovando generale applicazione il procedimento
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Art. 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore
delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese
ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio
2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi,
l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo
gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un
importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni
e cinquecentomila euro. Per gli interventi di
garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80
percento dell'ammontare di ciascuna operazione
di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la
percentuale massima di copertura e' pari al 90 percento
dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo
di garanzia, a condizione che le garanzie da
questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura
dell'80 percento.
Art. 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi
sismici del maggio 2012
1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da
trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita
sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione
Lombardia e della regione Veneto, per la concessione
di agevolazioni, nella forma del
contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno
subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni
20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le
modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono
stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
presente articolo.
Art. 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle
imprese operanti nelle filiere maggiormente
coinvolte dagli eventi sismici del
maggio 2012
1. Per l'attivita' di ricerca
industriale delle imprese appartenenti alle
principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del
maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilita'
speciale intestata al Presidente
della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per
la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si
sono avuti danni dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la
Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti,
tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi
concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese
ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori,
la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e
per la revoca dei contributi, le modalita' di
controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita' speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate
dagli eventi sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e
29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di
euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il
metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione
Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per
l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.
Art. 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di
risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo
ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma,
l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione e' assicurata dallo
Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013, attraverso le
disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile
1987, n. 183.
Art. 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a
prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi
sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le
vigenti disposizioni in materia di interventi
a sostegno del reddito, puo' essere concessa,
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3,
fino al 31 dicembre 2012, una
indennita', con relativa contribuzione figurativa,
di misura non superiore a quella prevista dalle citate
disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3
e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dei titolari di rapporti agenzia e di
rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi,
ivi compresi i titolari di attivita' di
impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria
di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'
a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita' una
tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al
comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle
Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati
commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70
milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50
milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1
e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2.
L'onere derivante dal riconoscimento dei
predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.
I comuni interessati:
Felonica |
Gonzaga |
Magnacavallo |
Moglia |
Pegognaga |
Poggio Rusco |
Quingentole |
Quistello |
San Benedetto Po |
San Giacomo delle Segnate |
San Giovanni del Dosso |
Schivenoglia |
Sermide |
Villa Poma |
Ficarolo |
Fiesso Umbertiano |
Gaiba |
Occhiobello |
Stienta |
Campagnola Emilia |
Correggio |
Fabbrico |
Novellara |
Reggiolo |
Rio Saliceto |
Rolo |
Bomporto |
Camposanto |
Carpi |
Cavezzo |
Concordia sulla Secchia |
Finale Emilia |
Medolla |
Mirandola |
Novi di Modena |
Ravarino |
San Felice sul Panaro |
San Possidonio |
San Prospero |
Soliera |
Crevalcore |
Galliera |
Pieve di Cento |
San Giovanni in Persiceto |
San Pietro in Casale |
Bondeno |
Cento |
Ferrara |
Mirabello |
Poggio Renatico |
Sant'Agostino |
Vigarano Mainarda |
fonte: Gazzetta Ufficiale