Min.Trasporti: sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di autotrasporto

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, il  Decreto n. 138 del  27 luglio 2009,  che istituisce una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  22  dicembre  2008,  n.  201  ed,  in
particolare,  l'art.  2, comma 1, che dispone, fra l'altro, misure di
sostegno   al   credito   ed   agli   investimenti   per  il  settore
dell'autotrasporto,  da  adottarsi  con  decreto  del  Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dello
sviluppo  economico  e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per un ammontare di 200 milioni di euro;
  Visto  il decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla
legge  27  febbraio  2009,  n. 14 e, in particolare, l'art. 29, comma
1-bis,  che  preleva, dalle risorse stanziate dalla predetta legge n.
201  del  2008  con il citato decreto legge n. 162/2008, l'importo 80
milioni  di  euro,  per  destinarlo,  per  il  solo  2009 ed a titolo
sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL, dovuti dalle imprese di
autotrasporto merci con dipendenti;
  Visto  il  decreto-  legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla
legge  27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l'art. 7-sexies che
preleva,  dalle  risorse  stanziate  con  il  citato decreto legge n.
162/2008,  l'importo di ulteriori 11 milioni di euro, per destinarlo,
sempre  per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei
premi  INAIL  dovuti  dalle  imprese  «artigiane» di autotrasporto di
merci;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.
2,  comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il
Mediocredito  Centrale  S.p.A.  di un Fondo di garanzia allo scopo di
assicurare  una  parziale  assicurazione  ai  crediti  concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccolo e medie imprese;
  Vista  la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15,
recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  31  maggio  1999,  n.  248,  recante criteri e
modalita'  per  la  concessione  della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
marzo  2009,  recante criteri, condizioni e modalita' di operativita'
della  garanzia  dello  Stato  di  ultima  istanza  in relazione agli
interventi  del  Fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;
  Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato
1,  del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008,  del  6  agosto 2008, della
Commissione   europea,   che   dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
  Visto  il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
  Considerato  che,  ai sensi del citato art. 2, comma 1, della legge
n.  201  del  2008,  risorse  pari  a  15  milioni  sono destinate al
completamento  degli  interventi  previsti  dall'art. 2, comma 2, del
regolamento  adottato  con decreto del Presidente della Repubblica n.
227/2007;
  Considerato  che  la somma utilmente spendibile per le finalita' di
cui  alla legge n. 201 del 2008 ammonta complessivamente a 94 milioni
di euro;
  Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare, con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dello  sviluppo  economico  e  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze, le modalita' di erogazione delle predette risorse;
  Sentite  le organizzazioni associative maggiormente rappresentative
delle  imprese  di  autotrasporto, in seno alla Consulta generale per
l'autotrasporto e la logistica;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Finalita' e ambito di applicazione
  1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro,
misure  di  sostegno  al credito, finalizzate a fronteggiare la grave
crisi  del  settore  dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento
dei  livelli  di  competitivita',  ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge  23  ottobre  2008, n. 162, cosi' come convertito dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201.
  2.  Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di
sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi
sede  principale  o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per
piccole  e  medie  imprese,  rispettivamente, le imprese che occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale
di  bilancio  annuo  non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese
che  occupano  meno  di  duecentocinquanta  persone, il cui fatturato
annuo  non  superi  i  50  milioni  di  euro,  conformemente a quanto
disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.
                               Art. 2.

                 Tipologia della misura di sostegno
  1.  Le  risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla
concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi, per esigenze
finanziarie   e  programmi  di  investimento  connessi  all'attivita'
d'impresa.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di
garanzia  per  le  piccole  e medie imprese, di cui all'art. 2, comma
100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita
una  sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata
alla  concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e
medie  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi. A tal
fine,  la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,
da   parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'importo  di  50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034
aperto  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  al
predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell'art.  42,  comma  1,  del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
                               Art. 3.

          Criteri e modalita' di concessione della garanzia
  1.  Le  garanzie  sono  concesse  a  titolo  gratuito  su  tutto il
territorio  nazionale  secondo i criteri e le modalita' dettate dalla
disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro
dell'industria n. 248/1999.
  2.  Il  Comitato  di  gestione  del  Fondo  e'  integrato nella sua
composizione   con   un   membro   designato   dal   Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  e  con  un  rappresentante  delle
organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
  3.  Nell'attivita'  di  rilascio  della  garanzia  il  Comitato  di
gestione  adotta  un modello di valutazione del rischio adeguato alla
specificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 2009

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                              Matteoli

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 125

 

 


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