Consiglio di Stato: le stazioni appaltanti devono limitarsi a prendere atto delle risultanze del DURC
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara, va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5194 del 16/09/2011.
Il massimo organo di giurisdizione amministrativa ha ricordato che la regolarizzazione successiva, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della singola gara. Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di pagamento, circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante. E tanto vale, naturalmente, anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso concreto. Inoltre il D.M. 24/10/2007, nel disciplinare le modalità di rilascio del DURC definendo la soglia di gravità dell’inadempimento, non può non limitare sul punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti, che al riguardo ben possono quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal DURC, del quale non possono sindacare le risultanze, senza doversi fare carico di autonome valutazioni.