INPS: chiarimenti sull'indennità di maternità
L'INPS, con circolare n. 4 del 9 gennaio 2006, ha fornito una serie di chiarimenti sul godimento dell'indennità di maternità a seguito di alcune sentenze delle Corte di Cassazione (Cass. 12778/2003 - Cass. 14846/2003).
Tra le altre cose, l'Istituto ha affermato che il prolungamento del diritto all'indennità di maternità che la legge ha stabilito quando il congedo inizii dopo i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi disoccupata e in godimento della relativa indennità, spetta pure se la stessa abbia maturato il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
La circolare n. 4/2006 |
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