Governo: permesso di soggiorno per lavoro per i cittadini extraUE con la qualifica di rifugiato

 

Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legislativo n. 251, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, ha dato attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Il permesso di soggiorno riconosciuto ai soggetti rientranti tra quelli "protetti" dal Decreto Legislativo avranno un permesso di soggiorno che consentirà l'accesso al lavoro e allo studio. Infatti, l'art. 25 stabilisce che i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. E', inoltre, consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

 

 

 

 Il Decreto Legislativo n. 251/07

 

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