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Prefetture: nuova organizzazione e riattribuzione delle competenze alle Direzioni del Lavoro

Prefetture: nuova organizzazione e riattribuzione delle specifiche competenze alle Direzioni del Lavoro

Con il D. L.vo n. 29 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2004, sono state ridisegnate le competenze degli Uffici territoriali del Governo, dopo che gli stessi avevano trovato una loro formulazione con il D. L.vo n. 300/1999.

Queste le novità essenziali:

a)      la prima riguarda la denominazione che ora è “Prefettura – Ufficio territoriale del Governo”;

b)      la seconda concerne il coordinamento dell’azione amministrativa di tutte le strutture periferiche dello Stato. Essa è assicurata attraverso una conferenza permanente composta da tutti i dirigenti responsabili delle strutture periferiche dello Stato e da rappresentanti degli Enti locali. Nel capoluogo regionale la conferenza permanente è composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dell’Amministrazione statale: alle riunioni possono essere invitati i rappresentanti della Regione;

c)      la terza riguarda la collaborazione con gli Enti locali, nel pieno rispetto delle competenze della Regione;

d)      la quarta si riferisce al potere del Prefetto che sia in sede di conferenza che attraverso interventi diretti “può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative dello Stato l’adozione di provvedimenti volti ad evitare un pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza”. Di fronte ad un comportamento inerte o negligente “il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri”. Tali poteri nono sono, però, immediati ma necessitano di un regolamento attuativo;

e)      la quinta si riferisce all’abrogazione dell’art. 47, comma 2, del D.L.vo n. 300/1999, avvenuta per effetto dell’art. 2 del D.L.vo n. 29/2004: per effetto di ciò le competenze degli organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che erano state attribuite agli Uffici territoriali del Governo (e che, peraltro, non erano ancora transitate per la mancanza di un provvedimento attuativo di “concerto”), tornano “a pieno titolo” alle Direzioni provinciali e regionali del Lavoro.

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