INPS: indennità di disoccupazione per lavoratori Bulgari e Rumeni
L'INPS, con circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, ha evidenziato che a partire dal 1° gennaio 2007, potrà essere assegnata l’indennità di disoccupazione ai sensi dell'articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71, verificate le condizioni richieste, ai lavoratori bulgari e rumeni che entrano in Italia - a cui le Istituzioni del Paese di provenienza abbiano rilasciato il formulario E 303 - solamente se appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del lavoro (lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato).
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